Cassazione Civile, Ordinanza n. 12723/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione di sanzioni per la mancata compilazione del rigo RW delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, in relazione a investimenti detenuti in San Marino. A seguito dell’avviso di contestazione e di successivi atti sanzionatori, l’importo complessivo veniva rideterminato tenendo conto di altri provvedimenti già emessi e di una precedente decisione passata in giudicato. La Commissione tributaria regionale del Veneto confermava l’annullamento dell’atto impugnato. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi; nel testo è esaminato il primo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza d’appello, ritenuta priva di reale struttura argomentativa, apodittica e in parte incomprensibile, perché limitata ad adesione acritica alla decisione di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente, perché non idonea a far comprendere le ragioni della decisione e priva di una reale struttura logica. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza d’appello deve essere sorretta da una motivazione effettiva, intelligibile e logicamente strutturata; la mera adesione apodittica alla decisione di primo grado integra motivazione apparente.
La motivazione è solo apparente quando è graficamente presente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione e il ragionamento decisorio del giudice.
Massime di principio
- È affetta da motivazione apparente la sentenza che, pur contenendo un testo formalmente esistente, non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
- La motivazione non può consistere in un’adesione acritica alla pronuncia di primo grado, ma deve dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui le censure di appello vengono disattese.
- Frasi apodittiche, lessicalmente oscure o meramente assertive non soddisfano il requisito motivazionale e determinano la cassazione della sentenza con rinvio.
- L’accoglimento del motivo attinente alla nullità/insufficienza della motivazione rende assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati.
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