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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15642/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la condanna per il reato previsto dall'art. 328 c.p. (indebito rifiuto di atti d'ufficio) sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato il comma 1 dell'art. 328 quando invece, in mancanza del requisito di "urgenza"/indifferibilità dell'atto, la fattispecie non poteva essere qualificata come rifiuto punibile ai sensi del comma 1. L'imputato era consulente tecnico d'ufficio nominato in procedimento civile, non aveva depositato la perizia entro il termine (ordinatorio) e l'incarico era stato revocato dopo circa trenta mesi. Il ricorrente censurava che l'assenza di urgenza era dimostrata dal lungo arco temporale e che la mancata osservanza di un termine ordinatorio non poteva integrare automaticamente il reato di cui all'art. 328, comma 1.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. La Suprema Corte ha ricordato che l'art. 328, comma 1, richiede, oltre alla qualificazione dell'atto come atto di giustizia, la condizione imprescindibile dell'indifferibilità (urgenza) dell'atto: tale indifferibilità va accertata oggettivamente con riferimento all'entità del danno che il ritardo può provocare. Il solo ritardo, anche se prolungato, o il mero rallentamento dell'iter processuale non sono sufficiente indice di indifferibilità; l'ordinamento processuale (art.195 c.p.c.) prevede strumenti come la revoca dell'incarico. La Corte di appello aveva dato motivazione generica, non valutando se il ritardo avesse concretamente cagionato un pericolo o un pregiudizio rilevante per gli interessi tutelati; per questo la qualificazione come reato ex art. 328, comma 1, è stata ritenuta erronea e la materia va riesaminata.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    La norma punisce l'indebito rifiuto di atti d'ufficio. Per il comma 1 (rifiuto per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanità) è necessario che l'atto sia "qualificato" e indifferibile; il mero ritardo non integra il reato se non è dimostrata la non rinviabilità e il concreto pericolo di pregiudizio. Il comma 2 riguarda ipotesi con requisito di urgenza collegato alla compromissione dell'adozione efficace dell'atto urgente.

  • art. 195 cod. proc. civ.

    Regola le conseguenze del ritardo del consulente tecnico d'ufficio nel processo civile, prevedendo la revoca dell'incarico in caso di grave ritardo non giustificato: si tratta di uno strumento processuale che l'ordinamento offre per fronteggiare il ritardo, distinto dalla sanzione penale che richiede l'indifferibilità dell'atto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con procedura scritta; richiamata per legittimare il rito seguito nella trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di cui all'art. 328, comma 1, non basta il mancato adempimento o il ritardo nella produzione di un atto d'ufficio: è necessario che l'atto sia oggettivamente indifferibile e che il ritardo determini un concreto pericolo o pregiudizio per l'interesse tutelato.
  • La qualificazione dell'atto come "atto di giustizia" non equivale automaticamente a indifferibilità: il giudice deve specificamente motivare in ordine alle ragioni della non rinviabilità e all'entità del danno potenziale derivante dal ritardo.
  • Nei casi di mancato deposito della consulenza tecnica in ambito civile, l'ordinamento prevede rimedi processuali (es. revoca dell'incarico ai sensi dell'art.195 c.p.c.) che possono essere preferibili e distinti dall'azione penale; la revoca non sostituisce comunque la necessità di valutare penalmente l'indifferibilità quando effettivamente ricorra.
  • Il proseguimento del tempo (anche prolungato) tra la nomina e la revoca dell'incarico non prova di per sé l'esistenza o l'inesistenza dell'urgenza: va valutato l'effetto concreto del ritardo sugli interessi protetti dalla norma penale.
  • In ipotesi simili, l'accusa deve provare non solo il ritardo ma anche la natura indifferibile dell'atto e il reale pregiudizio derivante dal ritardo; la difesa deve contestare l'indifferibilità ed evidenziare l'esistenza di rimedi processuali adeguati.

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