Cassazione Penale, Sentenza n. 31801/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al delitto contestato ai sensi degli artt. 110 e 452-quaterdecies c.p., aveva chiesto la sostituzione della misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta con ordinanza redatta su un modello prestampato, con alcune integrazioni manoscritte. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello cautelare. Con ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto la violazione degli artt. 125, 274, 275, 282, 283, 309 e 310 c.p.p., sostenendo che l'appello cautelare censurasse esclusivamente la radicale carenza grafica della motivazione dell'ordinanza del G.i.p., che non aveva esaminato gli elementi posti a sostegno della richiesta di sostituzione ex art. 299 c.p.p. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto che l'appello avesse devoluto anche questioni di merito concernenti i gravi indizi, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, pronunciandosi quindi su profili non dedotti. I motivi aggiunti hanno ribadito tali argomenti e contestato anche la motivazione del provvedimento impugnato sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato che l'appello cautelare era diretto esclusivamente a denunciare l'omessa motivazione dell'ordinanza del G.i.p. sugli elementi posti a sostegno della richiesta di modifica della misura; la riproduzione di tali elementi nell'atto di appello serviva soltanto a dimostrare che essi erano stati trascurati dal primo giudice, non a devolvere al Tribunale una autonoma controversia di merito. Rilevato l'erroneo presupposto interpretativo del Tribunale del riesame, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del 14 aprile 2026 del Tribunale del riesame sia l'ordinanza del 3 marzo 2026 del G.i.p. Ha disposto che il G.i.p. provveda a una nuova motivazione sulla richiesta di modifica della misura, confrontandosi con tutti gli argomenti posti a sostegno dell'istanza. Ogni ulteriore questione è stata dichiarata assorbita.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'addebito contestato, senza specifica interpretazione nella decisione.
Norma incriminatrice del delitto oggetto della misura cautelare, senza specifica interpretazione nella decisione.
La richiesta di modifica della misura cautelare deve essere esaminata dal giudice mediante una motivazione che si confronti con gli elementi dedotti a suo sostegno.
La Corte richiama la disposizione nel quadro della disciplina dei vizi motivazionali dei provvedimenti cautelari, precisando che il giudice dell'impugnazione deve adottare il rimedio processuale coerente con l'oggetto effettivamente devoluto.
L'appello avverso provvedimenti cautelari reali ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione nei limiti dei motivi proposti.
La mancanza di motivazione, nell'ambito generale delle impugnazioni, deve essere normalmente colmata dal giudice dell'impugnazione mediante decisione nel merito, senza restituzione degli atti al primo giudice; la Corte richiama il principio per distinguere il caso in cui sia devoluta esclusivamente la nullità per omessa pronuncia.
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione alle esigenze cautelari.
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione all'adeguatezza della misura cautelare.
Norma richiamata in relazione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora.
Norma richiamata in relazione alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Norma richiamata tra quelle relative al controllo giurisdizionale sulle misure cautelari.
Norma richiamata quale disciplina dell'appello cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, il giudice del gravame è vincolato dal principio devolutivo e deve decidere nei limiti dei punti e delle censure effettivamente proposti.
- La riproduzione nell'atto di appello degli elementi posti a fondamento di una richiesta cautelare non implica, di per sé, la devoluzione di questioni di merito quando tale riproduzione sia diretta esclusivamente a dimostrare che il provvedimento impugnato li ha omessi o non li ha esaminati.
- Quando l'appello cautelare censura esclusivamente l'omessa motivazione del provvedimento del primo giudice sulla richiesta di modifica della misura, il giudice del gravame non può qualificare autonomamente come devolute questioni di merito estranee all'effettivo contenuto dell'impugnazione.
- L'ordinanza che decide sulla richiesta di modifica di una misura cautelare deve confrontarsi con gli elementi e gli argomenti specificamente dedotti dall'istante; una motivazione meramente prestampata e priva di riferimento a tali elementi non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- La regola secondo cui il giudice dell'impugnazione può colmare direttamente il deficit motivazionale non opera quando al giudice del gravame sia stata devoluta esclusivamente la cognizione della nullità derivante dall'omessa pronuncia del primo giudice su una richiesta cautelare: in tale ipotesi gli atti devono essere trasmessi al primo giudice affinché assuma la decisione mancante, preservando un grado di giudizio cautelare.
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