Cassazione Penale, Ordinanza n. 34146/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello era stata emessa all'esito di concordato sulla pena ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., con riforma limitata al trattamento sanzionatorio rispetto alla condanna di primo grado. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo un deficit assoluto di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avesse argomentato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., pur trattandosi di punto oggetto di richiesta e di accordo sulla pena. La censura era formulata come vizio di motivazione, non come denuncia di illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la questione fosse preclusa dal concordato in appello sulla pena, che comporta rinuncia ai motivi non devoluti e limita la cognizione del giudice di appello e, per riflesso, anche il sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato che la pena applicata corrispondeva esattamente a quella concordata tra le parti, comprensiva della riduzione per le attenuanti generiche, e che non risultavano profili di illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il concordato in appello sulla pena comporta rinuncia agli altri motivi e preclusione processuale sulle questioni non devolute o non concordate
la Corte di appello può provvedere in camera di consiglio anche quando le parti chiedano l'accoglimento concordato dei motivi di appello, con indicazione della pena concordata
richiamato come forma della richiesta concordata tra le parti in appello
norma invocata dalla difesa per le circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ritiene la censura preclusa dal concordato sulla pena
base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto fuori dei casi previsti dalla legge
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
il potere dispositivo delle parti ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità
art. 186 Corte cost. 2000
richiamata per la regola sulla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non scusabile
Massime di principio
- Nel concordato in appello sulla pena, la rinuncia ai motivi di impugnazione e l'accordo sulla sanzione determinano una preclusione processuale che impedisce di dedurre in cassazione questioni oggetto di rinuncia o non devolute, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- Quando la pena applicata corrisponde esattamente a quella concordata tra le parti, non è configurabile un vizio di illegalità della sanzione solo perché la motivazione del giudice di appello sia sintetica o manchi su singoli profili già compresi nell'accordo.
- Nel rito dell'appello concordato, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per riaprire il merito su punti già oggetto di dispositivo negoziale delle parti, salvo che si denunci una reale illegalità della pena o un vizio non coperto dalla preclusione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34078/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34080/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34085/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34086/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34087/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34088/2025 del 17/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →