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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1656/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma del decreto di sequestro preventivo di denaro emesso dal GIP nei confronti dell'indagato per i reati di usura e trasferimento fraudolento di valori. Il ricorrente contestava la "mera apparenza" della motivazione del Tribunale inerente il "periculum in mora", sostenendo che: era già a conoscenza del procedimento e non aveva disperso i beni; la valutazione del pericolo sarebbe automatica in caso di sequestro di denaro; i trasferimenti a familiari non provano intento elusivo quando per gli stessi era stato escluso il "fumus commissi delicti"; e il pericolo deve essere attuale e concreto, non basato su eventi futuri incerti. Il Tribunale, in sede di rinvio disposta dalla Corte di cassazione, aveva confermato il sequestro motivando il rischio di dispersione per la natura fungibile del denaro, il comportamento pregresso dell'indagato che aveva trasferito somme e preziosi ai congiunti per importi superiori alle disponibilità lecite e la probabilità che analoghe operazioni si ripetano una volta che l'indagato venga a conoscenza del procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale contenga una motivazione compiuta e plausibile sul "periculum in mora", adeguatamente tarata sulla natura del bene (denaro liquido, caratterizzato da elevata fungibilità e facilità di occultamento) e rafforzata dal comportamento pregresso dell'indagato (ripetuti trasferimenti a congiunti, indicativi dell'intenzione di alleggerire il patrimonio). La Corte ha precisato che, anche quando non si discute di gravità indiziaria, rileva il fatto oggettivo dei trasferimenti come indice del rischio di dispersione. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamata come riferimento alle misure di sequestro/anticipazione della confisca nei confronti di beni che possono costituire provento del reato; utilizzata per giustificare la misura cautelare sui beni in relazione ai reati contestati.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata quale base giuridica per l'adozione del decreto di sequestro preventivo da parte del GIP.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov

    Definisce il concetto di motivazione "apparente": la motivazione è tale solo se affetta da vizi così radicali da privarla dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • Sez. U, sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    sent. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade

    Stabilisce che il pericolo di dispersione deve essere accertato e motivato anche nel sequestro anticipatorio della confisca, con onere motivazionale calibrato sulle modalità e sulla natura dei beni assoggettati al vincolo.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della responsabilità o della colpa del ricorrente ai fini della liquidazione di somme a titolo di ammenda; qui utilizzata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando è oggetto di sequestro denaro liquido, il rischio di dispersione è intrinsecamente più elevato e può rendere legittimo il sequestro preventivo anche in assenza di atti di dispersione successivi alla notifica, purché la motivazione sia adeguata.
  • La qualificazione della motivazione come "apparente" richiede vizi profondi e non si applica quando il provvedimento offre una spiegazione coerente, completa e ragionevole dell'esigenza cautelare.
  • Trasferimenti pregressi di somme o beni ai familiari, anche se non accompagnati dalla comprovata sussistenza del "fumus" del reato per quei singoli atti, costituiscono elementi fattuali rilevanti per valutare l'intento dell'indagato ad alleggerire il patrimonio e il rischio di dispersione.
  • Il periculum in mora deve essere attuale e concreto, ma la concretezza va valutata in rapporto alla natura del bene: per beni altamente fungibili (denaro) il giudice può desumere un rischio più elevato da circostanze anche indirette.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe tempestivamente indicare cause legittime e documentabili dei trasferimenti patrimoniali o offrire elementi concreti che escludano la possibilità di dispersione per rendere meno convincente la valutazione cautelare del giudice.

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