Cassazione Penale, Sentenza n. 14028/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione, da parte della Corte territoriale, del medesimo disegno criminoso rispetto a fatti per cui l'imputato era già stato giudicato con sentenza del 17/04/2019 (sostiene che tutti i fatti derivano da un unico disegno criminoso collegato al disturbo da gioco d'azzardo). In via subordinata censura la determinazione della pena, in particolare l'aumento di otto mesi ex art. 81, comma 2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato le specifiche allegazioni difensive (in particolare il richiamato disturbo da gioco d'azzardo) e non abbia effettuato l'«approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori» del medesimo disegno criminoso, limitandosi a motivare con il solo criterio temporale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione della sussistenza del reato continuato e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto; il secondo motivo è stato ritenuto assorbito.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, codice penale
aumento della pena per il reato continuato
La norma è richiamata come criterio per determinare l'aumento di pena in presenza di reato continuato; la sua applicazione dipende dalla positiva verifica della sussistenza della continuazione
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
limiti ai motivi impugnatori in cassazione
Richiamata per indicare i limiti entro i quali il ricorso era stato articolato e valutato dalla Corte
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n.176
requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale
Consente la presentazione della requisitoria scritta dal Procuratore generale in sede di cassazione nelle forme indicate dalla norma
Giurisprudenza: Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074-01)
necessità di una "approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori" del medesimo disegno criminoso
La Corte richiama questo principio per affermare che l'accertamento della continuazione richiede un'analisi dettagliata di indicatori concreti (modi esecutivi, luoghi, motivi, cronologia, ecc.) e non può fondarsi solo sulla vicinanza temporale
Massime di principio
- La mera prossimità temporale tra reati non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione: il giudice deve valutare indicatori concreti (modus operandi, luoghi, modalità, moventi) per riconoscere un medesimo disegno criminoso
- Se la difesa allega un movente o una condizione (es. disturbo da gioco d'azzardo) che colleghi più eventi, la Corte deve esaminare e motivare specificamente l'incidenza di tale fattore nella formazione del disegno criminoso
- In mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza degli indicatori di continuazione, la Cassazione annulla e rinvia limitatamente a quel profilo, senza sindacare in concreto gli altri aspetti già decisi
- Se in sede di rinvio la continuazione viene riconosciuta, si applica l'aumento di pena previsto dall'art. 81, comma 2 c.p.; perciò l'esito del giudizio sulla continuazione è decisivo anche sulla misura della pena complessiva
- Per chi impugna o resiste, è strategico produrre o richiedere l'esame di elementi concreti che dimostrino o escludano il collegamento tra i fatti (eccedenze materiali, testimoni, coerenza delle modalità, motivazioni e tempistiche)
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