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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21888/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata relativa al semestre 13/06/2024-12/12/2024. Contestava la valutazione della mancata partecipazione all'opera di rieducazione fondata su un presunto comportamento minatorio tenuto durante un permesso premio del 10/10/2024 e su generiche sanzioni disciplinari. Denunciava, inoltre, la carenza motivazionale dell'ordinanza, l'omessa valutazione specifica delle prove difensive (tra cui la dichiarazione del datore di lavoro della moglie che negava l'intimidazione) e l'indicazione di «altre» infrazioni disciplinari non dettagliate né datate, nonché la violazione di norme procedurali invocate (artt. 666, comma 5, 678 c.p.p., art. 54 e 69-bis Ord. pen., art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) premia la partecipazione all'opera di rieducazione e che tale partecipazione si valuta in termini di condotta esteriore e di rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna (art. 103, comma 2, DPR 230/2000). Ha censurato la sentenza impugnata per mancata risposta alle specifiche deduzioni difensive (es. autorizzazione a transitare a Cologno Monzese; dichiarazione del datore di lavoro) e per aver fatto riferimento ad altre infrazioni disciplinari senza indicarne contenuto, tempi e gravità, venendo così meno all'onere motivazionale. Ha pertanto disposto il rinvio perché il giudice di merito compia una nuova valutazione rispettando i principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione(...)» (richiamato da giurisprudenza)

    La finalità è il reinserimento sociale e il requisito richiesto è la partecipazione all'opera di rieducazione: il beneficio premia l'adesione al percorso rieducativo, senza richiedere la prova di un ravvedimento compiuto.

  • art. 103, comma 2, DPR 30 giugno 2000, n. 230

    «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna»

    La partecipazione all'opera di rieducazione va valutata attraverso indicatori oggettivi (comportamenti e rapporti) e non mediante una valutazione introspectiva dell'atteggiamento: conta la condotta esteriore e le relazioni con l'ambiente interno ed esterno.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi per il ricorso in Cassazione; qui utilizzata per censurare la carenza di motivazione e le violazioni di diritto sottese al provvedimento impugnato (lett. b, c, e).

  • artt. 666, comma 5 e 678 cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dal ricorrente in ordine all'onere di motivazione e alla correttezza procedimentale nella trattazione dei reclami: la Cassazione rileva che il mancato dettaglio delle infrazioni disciplinari e la mancata risposta alle deduzioni difensive integrano vizio motivazionale.

  • art. 69-bis Ordinamento penitenziario

    Norma collegata alla disciplina dei provvedimenti e dei requisiti per i benefici; richiamata nel contesto della valutazione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione e dell'esigenza di motivazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in punto di limiti di riproduzione delle motivazioni di ricorso: il ricorso è stato riprodotto nei limiti strettamente necessari come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata premia la 'partecipazione all'opera di rieducazione' valutata su comportamenti esterni e relazioni: non serve dimostrare un ravvedimento completo, ma l'adesione al processo di reinserimento.
  • Il giudice che nega la liberazione anticipata deve motivare specificamente: se fonda il diniego su infrazioni disciplinari deve indicarne contenuto, date e gravità e spiegare perché, nel quadro complessivo del semestre, tali infrazioni escludono la partecipazione al trattamento.
  • Le deduzioni difensive e le prove favorevoli (es. dichiarazioni che smentiscono l'addebito durante un permesso premio) devono essere espressamente valutate e non possono essere ignorate: l'omessa risposta integra vizio motivazionale.
  • Una singola infrazione disciplinare non annulla automaticamente un comportamento positivo costante; il giudizio è complessivo e comparativo tra elementi negativi e positivi emersi nel periodo considerato.
  • La mancata motivazione o la motivazione generica sono motivo di annullamento in Cassazione con rinvio: il giudice di merito deve riformulare il provvedimento rispettando i principi di specificità e valutazione comparativa.

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