Ordinanza n. 419/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la sostituzione del Commissario ad acta per l’ottemperanza: - della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 718 del 2020, resa tra le parti, pubblicata l’11 agosto 2020, pronunciata nel giudizio d’appello n.r.g. 803/2017; - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), n. 1377 del 2017, resa tra le parti, pubblicata il 23 maggio 2017, notificata il 22 giugno 2017, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2494/2011;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze relative al risarcimento per occupazione illegittima e sulle spese di lite
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Comune di Gela e il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Gela non avessero dato esecuzione alla sentenza del TAR Sicilia n. 1377 del 2017, parzialmente riformata dalla sentenza del CGARS n. 718 del 2020. Il giudicato aveva posto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, derivante dal mancato completamento della procedura espropriativa, per il 50% a carico del Comune e per il restante 50% a carico del solo Consorzio, secondo i criteri di determinazione rimessi alla procedura ex art. 34, comma 4, c.p.a. La ricorrente aveva inoltre chiesto il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado. Con la sentenza CGARS n. 234 del 2023 il ricorso per ottemperanza era stato accolto, con ordine alle amministrazioni di formulare entro 60 giorni la proposta risarcitoria e di pagare le spese di lite, nonché con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con istanza del febbraio 2026 la ricorrente ha lamentato la persistente mancata esecuzione sia da parte delle amministrazioni sia da parte del Commissario ad acta, allegando una diffida, e ha chiesto la sostituzione del Commissario.
La decisione
Il CGARS non ha ancora deciso la sostituzione del Commissario ad acta né ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dal Commissario, individuato nel Dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti, documentati chiarimenti sull’attività svolta e sullo stato di esecuzione del giudicato. I chiarimenti dovranno essere trasmessi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio da fissarsi con separato decreto; l’ordinanza è stata trasmessa anche al Comune di Gela e al Consorzio.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001
da determinarsi ai sensi dell’art. 42-bis, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001
Individua il riferimento normativo per la determinazione del risarcimento dovuto in relazione all’occupazione illegittima derivante dal mancato completamento della procedura espropriativa.
formulare la proposta di risarcimento del danno ... secondo i criteri fissati, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la determinazione, mediante proposta delle amministrazioni obbligate, dell’importo risarcitorio secondo i criteri stabiliti dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni era decorso alla data di notificazione del ricorso per ottemperanza, rendendo proponibile l’azione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone all’amministrazione attività specifiche di determinazione e pagamento di somme e l’amministrazione non dimostra di avervi adempiuto, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Prima di decidere sull’istanza di sostituzione o sui poteri da esercitare nei confronti del Commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può acquisire documentati chiarimenti sull’attività concretamente svolta e sullo stato di esecuzione del giudicato, fissando un termine e rinviando la prosecuzione del giudizio.
- Nel caso di obbligazione risarcitoria posta dal giudicato in quote determinate a carico di più amministrazioni, l’esecuzione deve rispettare la ripartizione stabilita dalla decisione definitiva e comprendere sia la prestazione principale sia le spese di lite espressamente liquidate.
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