Cassazione Penale, Ordinanza n. 28714/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 2 maggio 2025, che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. I motivi dedotti riguardavano: 1) la violazione dell'art. 521 c.p.p., assumendo una possibile difformità tra contestazione e decisione; 2) il giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova; 3) la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, poiché dalla descrizione del fatto emergeva chiaramente l'utilizzo indebito dell'apparecchio da parte del ricorrente, e quindi non vi era violazione dell'art. 521 c.p.p.; il secondo motivo è stato giudicato non confrontarsi con l'intera motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava sia la personalità dell'imputato sia la gravità oggettiva della condotta. Il terzo motivo risulta assorbito nella declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di appello per l'utilizzo indebito dell'apparecchio; la sentenza non ne specifica ulteriormente il contenuto, limitandosi a richiamarne l'applicazione nel caso concreto.
invocato dal ricorrente per dedurre un'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte esclude la violazione perché il fatto descritto in sentenza rendeva evidente l'addebito dell'utilizzo indebito dell'apparecchio.
Massime di principio
- La dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è insussistente quando dalla descrizione del fatto contenuta nella decisione emerga chiaramente il nucleo storico della condotta contestata, senza che vi sia un effettivo scostamento rispetto all'imputazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a prospettare genericamente la violazione dell'art. 521 c.p.p. senza confrontarsi con la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo che contesta la responsabilità penale deve misurarsi con l'intera motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile se ignora uno dei pilastri argomentativi posti a base della decisione, come la gravità oggettiva della condotta e la personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena non può essere accolta se inserita in un ricorso già dichiarato inammissibile e non sorretta da una critica specifica e pertinente alla motivazione sul trattamento sanzionatorio.
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