Sentenza del 20/10/2016 n. 21282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, senza però versare integralmente e tempestivamente tutte le somme dovute. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi negato il perfezionamento del condono e notificato, tramite l'agente della riscossione, una cartella per il recupero delle imposte e delle sanzioni. I giudici di merito avevano ritenuto sufficiente il pagamento parziale, sostenendo che il condono potesse conservarsi limitatamente alle rate versate e impedisse comunque l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia ha impugnato tale interpretazione, sostenendo che l'art. 9-bis subordina l'efficacia della definizione all'integrale pagamento e non consente di applicare analogicamente le regole previste dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, che collegano il perfezionamento al pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la decisione d'appello e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società. Ha stabilito che, per il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, l'efficacia della definizione è subordinata all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. Il pagamento parziale o tardivo, anche se limitato a una o più rate, non conserva il beneficio né impedisce il recupero delle sanzioni. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale condizionato della società e ha compensato le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
L'efficacia del condono è subordinata all'integrale pagamento delle somme.
La norma richiede il pagamento integrale e tempestivo del debito definito. Non prevede che il pagamento della prima rata o di alcune rate conservi parzialmente il beneficio e non consente di escludere le sanzioni in caso di pagamento parziale o tardivo.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8 e 9
Le disposizioni prevedono fattispecie di condono diverse, nelle quali il perfezionamento può essere collegato al pagamento della prima rata. Tali regole non sono applicabili analogicamente all'art. 9-bis, perché quest'ultimo riguarda tributi già definitivamente accertati e ha una diversa ratio.
Decreto-legge n. 138/2011, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla legge n. 148/2011
La disposizione disciplina una diversa fattispecie e non modifica il principio secondo cui, per il condono ex art. 9-bis, il beneficio dipende dall'integrale pagamento. Essa proroga i termini di pagamento, ma non introduce una generale validità del pagamento parziale per questo tipo di condono.
Principio generale sul divieto di analogia per le norme eccezionali sui condoni fiscali
Le norme di condono, in quanto derogatorie rispetto al principio ordinario di tassazione, hanno carattere eccezionale e non possono essere estese per analogia oltre i casi espressamente disciplinati.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono fiscale subordina espressamente il beneficio all'integrale pagamento, il contribuente deve rispettare sia l'importo complessivo sia le scadenze previste.
- Il pagamento parziale non determina automaticamente un perfezionamento parziale del condono, salvo che la legge preveda espressamente l'efficacia autonoma delle singole rate o del primo versamento.
- Le regole previste per una diversa forma di condono non possono essere applicate analogicamente se le fattispecie hanno oggetto, finalità e condizioni differenti.
- In caso di pagamento tardivo, anche un ritardo contenuto può comportare la decadenza dal beneficio se non è previsto uno specifico meccanismo di sanatoria o se il ritardo non è legalmente giustificato.
- Per valutare gli effetti di una definizione agevolata occorre verificare il testo della specifica disposizione applicabile, distinguendo tra condoni relativi a tributi ancora controversi e condoni relativi a debiti già definitivamente accertati.
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