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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49031/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. pen. e del principio del divieto di reformatio in peius: la Corte di appello avrebbe errato nella determinazione della pena finale rideterminandola in anni 1 e mesi 6 di reclusione quando, per il corretto calcolo (pena-base, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e riduzione di un terzo per il rito prescelto), la pena avrebbe dovuto risultare anni 1 e mesi 4 di reclusione. Inoltre è stato rilevato che per il reato previsto dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 74/2000 era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione; la questione principale riguarda quindi la corretta applicazione delle diminuzioni e il divieto di peggioramento della posizione dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena principale, rideterminandola in anni 1 e mesi 4 di reclusione (pena-base anni 3, diminuita a 2 anni per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ai sensi dell'art. 219, comma 2, n.1 L.F., e quindi ulteriormente ridotta di un terzo per il rito prescelto). La statuizione relativa all'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 74/2000 è stata mantenuta; le altre statuizioni della sentenza impugnata restano ferme nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione e al concorso di reati; usato come riferimento formale nelle imputazioni combinate.

  • artt. 216, 219, comma 2, n.1 e 223 L.F.

    artt. 216, 219, comma 2, n.1 e 223 L.F.

    Norme del codice o legge fallimentare richiamate per le condotte contestate; l'art. 219, comma 2, n.1 contiene l'aggravante che è stata contestata ma che è risultata prevaluta dalle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 74/2000

    art. 11, comma 1, d.lgs. 74/2000

    Il reato previsto da questa norma è stato dichiarato estinto per prescrizione; ciò ha inciso sulla rideterminazione complessiva delle pene.

  • art. 597, comma 3, cod. pen.

    art. 597, comma 3, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato questa norma, determinando una situazione incompatibile con il divieto di reformatio in peius, motivo centrale per l'annullamento parziale.

  • art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lettera I) cod. proc. pen.

    Consentito alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e procedere direttamente alla determinazione della pena quando i criteri di determinazione sono acquisibili dal giudice di legittimità.

  • principio del divieto di reformatio in peius

    Principio invocato e applicato: l'assetto sanzionatorio non può essere peggiorato nei confronti degli imputati in determinate ipotesi di impugnazione; la violazione di tale principio ha giustificato la correzione della pena.

Massime di principio

  • Se l'appello o la decisione di grado successivo determina un peggioramento della posizione dell'imputato, va verificata la violazione dell'art. 597 cod. pen. e del divieto di reformatio in peius; la Cassazione può intervenire per correggere tale errore.
  • Quando le circostanze attenuanti sono riconosciute prevalenti rispetto ad un'aggravante, la pena va ridotta di conseguenza prima di applicare eventuali ulteriori riduzioni (es. il terzo per il rito o il patteggiamento).
  • Se la determinazione della pena è possibile sulla base degli elementi acquisiti in causa, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.; il rinvio è necessario solo se occorrono ulteriori accertamenti.
  • La prescrizione di singoli reati incide sulla composizione della pena complessiva; occorre ricalcolare la pena residua tenendo conto delle estinzioni per prescrizione.
  • Errori matematici o di applicazione delle diminuzioni/qualifiche (attenuanti vs aggravanti, riduzioni per rito) possono giustificare l'intervento correttivo del giudice di legittimità anche senza ulteriore istruttoria.

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