Sentenza del 24/03/2017 n. 7644 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza n. 35/7/12 dell’11 luglio 2012 della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva confermato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria a carico di L.O. perché non era stata provata la regolare notificazione delle cartelle esattoriali presupposte. Ha formulato quattro motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso sulla mancata produzione delle cartelle, benché il contribuente avesse contestato soltanto la notificazione; vizio di motivazione per non avere valutato avvisi di ricevimento ed estratti di ruolo; violazione del d.P.R. n. 602/1973, artt. 10, 25 e 26, comma 5, assumendo che gli avvisi di ricevimento dimostrassero le notifiche; e, infine, un ulteriore vizio di motivazione sulla medesima questione. L.O. ha eccepito che l’interesse alla lite era venuto meno perché Equitalia aveva cancellato l’ipoteca il 25 marzo 2013; l’iscrizione risultava inoltre annullata con sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. 25 del 23 gennaio 2015, passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi, poiché la cancellazione totale dell’ipoteca, comprovata dalla visura immobiliare e dall’ordine di cancellazione contenuto nella sentenza del Tribunale di Trani passata in giudicato, aveva eliminato l’oggetto dell’impugnazione e determinato la cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre rilevato che Equitalia non aveva contrastato tale conclusione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, in considerazione della natura delle censure, valutabili solo virtualmente, e della cancellazione intervenuta nel marzo 2013, poco dopo la proposizione del ricorso nel febbraio 2013.
Norme richiamate
Norma invocata da Equitalia per denunciare che la CTR avesse deciso oltre i limiti della domanda; la Corte non ha deciso questa censura nel merito, essendo cessata la materia del contendere.
Disposizioni richiamate da Equitalia a sostegno della censura processuale relativa ai limiti dell’impugnazione e alle questioni devolute al giudice; anche su tali profili la Corte non ha pronunciato nel merito.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme indicate come base dei motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e vizi di motivazione. La Corte non ha valutato tali motivi, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 10, 25 e 26, comma 5
Disposizioni richiamate da Equitalia per sostenere la regolarità della notificazione delle cartelle e la rilevanza probatoria degli avvisi di ricevimento, indipendentemente dall’obbligo di conservare cartelle e documentazione di notifica. La Corte non ne ha stabilito l’interpretazione, perché non ha esaminato il merito delle censure.
La norma è richiamata in relazione alla memoria depositata dal controricorrente, con cui sono stati documentati la cancellazione dell’ipoteca e il passaggio in giudicato della sentenza che ne aveva ordinato la cancellazione. La Corte ha utilizzato tali elementi per dichiarare cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio, l’atto impugnato viene integralmente rimosso o cancellato e ciò elimina l’oggetto concreto della controversia, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza decidere nel merito i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta eliminazione dell’atto deve risultare da elementi documentali idonei; in questo caso la Corte ha considerato la visura immobiliare attestante la cancellazione totale e la sentenza passata in giudicato che ne aveva ordinato la cancellazione.
- La cancellazione dell’atto non comporta automaticamente la condanna alle spese di una parte: la Corte può compensarle valutando le circostanze della vicenda, inclusi il momento della rimozione dell’atto e la natura delle censure.
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