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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05076/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la responsabilità per la fattispecie prevista dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente deduceva, in sintesi, l'insussistenza o l'erronea valutazione degli elementi costitutivi del reato, una violazione del diritto a partecipare all'udienza per la propria condizione di detenzione, e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che tutte le doglianze erano formulate in modo generico e non si confrontavano con la puntuale motivazione della sentenza di merito, che aveva già affrontato compiutamente tali questioni; in particolare, non era dimostrato lo stato di detenzione nelle udienze successive alla prima, sicché la censura sul diritto di partecipazione risultava anch'essa generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e che la riproposizione delle stesse questioni già esaminate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito, non fosse consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La Corte richiama la fattispecie delittuosa oggetto di conferma in appello, ritenendo che la sentenza impugnata abbia correttamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile la mera riproposizione delle medesime questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, se il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Le doglianze formulate in modo generico, senza indicare puntualmente l'errore logico o giuridico della decisione di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • La censura relativa alla lesione del diritto di partecipazione all'udienza richiede allegazioni e riscontri concreti: in mancanza di prova del presupposto fattuale dedotto, la doglianza è destinata a essere dichiarata generica e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere gravato di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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