Cassazione Civile, Ordinanza n. 30765/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di rettifica e liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a un contratto del 2009 avente a oggetto la locazione e la costituzione di diritti di servitù e superficie su un fondo agricolo destinato alla realizzazione di impianti eolici. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti, riducendo la base imponibile. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'appello, ritenendo così impossibile verificare la tempestività della costituzione in giudizio. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 53, comma 2, e dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comportasse automaticamente l'inammissibilità quando dagli atti risultasse comunque la prova della tempestiva notifica e costituzione, in particolare tramite avviso di ricevimento e elenco dei plichi con timbro postale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata non determina sempre l'inammissibilità dell'impugnazione notificata a mezzo posta: il ricorso o l'appello restano ammissibili se sia stato depositato l'avviso di ricevimento recante l'attestazione postale della data di spedizione, oppure se la tempestività risulti da altri documenti idonei, come l'elenco delle raccomandate con timbro datario delle Poste. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che dai documenti prodotti emergevano la data di spedizione del 23.10.2014, la data dell'avviso di ricevimento del 24.10.2014 e il deposito dell'appello in CTR del 10.11.2014, con conseguente tempestività della costituzione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla stessa Commissione regionale, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di appello e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
nel giudizio tributario d'appello richiama le regole di costituzione del ricorrente e il deposito della documentazione relativa alla notifica effettuata per posta.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
impone, in caso di notifica a mezzo posta, il deposito della copia del ricorso spedito e della ricevuta della spedizione; la sua violazione non comporta automaticamente inammissibilità se la prova della tempestività emerge comunque dagli atti.
è invocato per escludere che la mancata produzione di un documento comporti nullità/inammissibilità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la tempestività è dimostrabile in altro modo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
costituisce il vizio processuale dedotto in cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità.
è richiamato quale termine di riferimento per la tempestività dell'impugnazione notificata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'appello non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione notificata per posta.
- L'ammissibilità dell'appello può essere desunta anche da documenti diversi, purché idonei a provare la tempestiva consegna del plico all'ufficio postale e la tempestiva costituzione in giudizio.
- L'avviso di ricevimento è prova sufficiente della tempestiva proposizione dell'impugnazione solo se reca un'attestazione postale della data di spedizione; una mera indicazione manuale o dattilografica non basta, salvo che l'agente postale certifichi la ricezione entro il termine di decadenza.
- Nel processo tributario, l'elenco delle raccomandate munito di timbro datario postale può dimostrare validamente il perfezionamento della notifica per il notificante.
- La declaratoria di inammissibilità non è corretta quando dagli atti risulta comunque la tempestività dell'appello e la costituzione entro il termine previsto.
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