Cassazione Penale, Ordinanza n. 25266/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in esito a giudizio abbreviato per violazione della disciplina della circolazione stradale in materia di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto/violazione connessa all'accertamento alcolemico e all'accertamento dello stato di alterazione da sostanze. Con due motivi ha dedotto, da un lato, l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, nonché vizi di motivazione; dall'altro, l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla prescrizione, sostenendo che il reato dovesse ritenersi estinto ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p. La difesa contestava in particolare l'attendibilità dell'alcoltest, prospettando l'ipotesi di falsi positivi dovuti all'assunzione di medicinali per uno stato influenzale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva già dato conto in modo congruo e logico dell'attendibilità dell'accertamento con etilometro, regolarmente eseguito e coerente con plurimi indici sintomatici dello stato di ebbrezza. Ha inoltre osservato che la dedotta tesi dei "falsi positivi" era meramente assertiva e mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso l'estinzione del reato, richiamando l'orientamento secondo cui per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina della c.d. riforma Orlando. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e sexies, d.lgs. 285/1992
Disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna per guida in stato di ebbrezza in ipotesi aggravata.
art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992
Disposizione richiamata nel capo d'imputazione, in coordinamento con la contestazione relativa alla guida in stato di alterazione.
Invocato dalla difesa ai fini della prescrizione del reato.
Invocato dalla difesa ai fini della disciplina della sospensione/interruzione del corso della prescrizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica sulla responsabilità.
- La critica che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inidonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
- L'ipotesi difensiva di un'alterazione dei risultati dell'alcoltest per cause estranee all'accertamento deve essere sorretta da elementi concreti; altrimenti resta una mera allegazione assertiva non idonea a scardinare la tenuta della motivazione.
- La deduzione della prescrizione va verificata alla luce della disciplina temporale applicabile al fatto; per i reati commessi nel periodo indicato dalla Corte, si applica la disciplina della riforma Orlando richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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