Cassazione Penale, Sentenza n. 27659/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Trani: assoluzione per il capo b) (art. 624 c.p.) e rideterminazione della pena per il capo a) (delitto concorrente con gli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7) in anni 1 mesi 4 di reclusione e euro 133,00 di multa. L'imputato deduceva (1) violazione dell'art. 63, comma 4 c.p. relativamente alla determinazione della pena in presenza di più circostanze ad effetto speciale, sostenendo che si sarebbe dovuta partire dalla pena prevista per la più grave (art. 625, comma 1), e (2) manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), rilevando la confessione e la scelta del rito abbreviato come indici di collaborazione e ravvedimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la determinazione della pena dalla pena base prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 c.p. per il furto pluriaggravato, perché tale disposizione speciale prevale sulla regola generale dell'art. 63, comma 4 c.p. Sul secondo motivo ha ritenuto che la valutazione del merito circa il riconoscimento delle attenuanti generiche è giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità purché la motivazione non sia contraddittoria; la Corte di appello aveva motivato adeguatamente il rifiuto riconoscendo che la confessione era emersa in flagranza e che il rito abbreviato non integrava di per sé un comportamento collaborativo. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale relativa alla decisione impugnata in sede di appello (menzionato negli atti).
Norma sul furto; contestato per il capo b) (assolto) e rilevante nel quadro del concorso di reati per la determinazione della responsabilità.
Norma sul concorso di persone nell'offesa; richiamata come elemento del concorso di reati contestato al capo a).
Norma sul tentativo del reato; richiamata in quanto il delitto è stato qualificato come tentato.
La Corte ha applicato la pena base prevista dall'ultimo comma per il furto pluriaggravato, ritenendo tale disposizione speciale prevalente sulla norma generale dell'art. 63 c.p.
Norma generale sulle circostanze aggravanti multiple; la Corte ha chiarito che trova applicazione nei casi in cui la legge preveda pena di specie diversa o aumento superiore a un terzo, ma non prevale quando esista disposizione speciale come l'ultimo comma dell'art. 625 c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il loro riconoscimento è valutazione di merito insindacabile se adeguatamente motivata.
Richiamato come elenco di elementi che il giudice deve considerare nella valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto che siano stati adeguatamente considerati.
Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
C. cost. 186/2000
Citata con riferimento al mancato emergere di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettine/li, Rv. 271269)
Richiamata per il principio che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto e la motivazione del giudice di merito è insindacabile se non contraddittoria.
Massime di principio
- Quando esiste una disposizione speciale che disciplina la pena in presenza di più aggravanti (es. ultimo comma dell'art. 625 c.p. per il furto pluriaggravato), tale norma prevale sulla regola generale dell'art. 63, comma 4 c.p.: si deve partire dalla pena prevista dalla disposizione speciale.
- L'art. 63, comma 4 c.p. opera come regola generale quando si tratta di più circostanze aggravanti per le quali la legge preveda una pena di specie diversa o un aumento superiore a un terzo; non si applica per soppiantare una specifica disposizione speciale.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) è una valutazione di fatto del giudice del merito: in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
- La confessione o la scelta del rito abbreviato non costituiscono automaticamente e di per sé elementi sufficienti per riconoscere le attenuanti generiche: occorre che tali comportamenti siano valutati nel loro contesto e dimostrino collaborazione effettiva, ravvedimento o elementi di significato nelle circostanze di cui all'art. 133 c.p.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo giustificazioni rilevabili dal ricorrente.
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