Cassazione Penale, Ordinanza n. 13844/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni già oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, né la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né i vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Il motivo proposto non atteneva a formazione del consenso, consenso del pubblico ministero o difformità della decisione rispetto all'accordo, ma solo alla recidiva, quindi risultava estraneo ai limiti del ricorso ammissibile avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto esula dai limiti di impugnazione consentiti avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non essendo prospettata una pena illegale né vizi relativi alla validità dell'accordo o alla difformità della pronuncia dal patto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nella sentenza di concordato in appello limita fortemente l'ammissibilità del ricorso per cassazione: sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione dal contenuto concordato.
Nel concordato in appello non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
art. 73, comma IV, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza impugnata.
Consegue all'inammissibilità la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Nel giudizio di concordato in appello non possono essere riproposte in cassazione questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello.
- I vizi relativi alla quantificazione della pena non sono deducibili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione inflitta.
- La recidiva contestata, quando non incida sulla legalità della pena o sulla validità dell'accordo, non costituisce motivo ammissibile di ricorso contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
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