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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21621/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Patti perché il giudice aveva concesso la sospensione condizionale della pena (8 mesi di reclusione) nonostante l'imputato avesse già beneficiato in passato di una sospensione condizionale conseguente a patteggiamento (sentenza del 2/4/1998: 1 anno e 9 mesi di reclusione per truffa e usura). Il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e vizio di motivazione: la sommatoria delle pene deterrrebbe oltrepassato il limite dei due anni entro cui è ammessa la sospensione condizionale, rendendo illegittima la concessione del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, Sormani), la Corte ha stabilito che la sanzione detentiva applicata con il patteggiamento del 1998 va comunque computata ai fini della valutazione della reiterabilità della sospensione condizionale. Poiché la somma delle pene (1 anno e 9 mesi + 8 mesi) supera il limite previsto dall'art. 163 c.p. per concedere nuovamente il beneficio, la concessione della sospensione condizionale da parte del Tribunale è stata ritenuta erronea. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, escludendo il beneficio; per il resto la condanna e le statuizioni civili sono rimaste impregiudicate. Nel dispositivo è indicato l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma incriminatrice in relazione alle lesioni personali; richiamata per indicare il reato per cui è stato condannato l'imputato.

  • art. 585 cod. pen.

    Aggravante o specificazione relativa al reato di lesioni; citato per descrivere il fatto per cui è stata inflitta la pena.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena e i limiti per la sua concessione; la Corte ha interpretato che il limite di pena complessiva previsto da questa norma (due anni per la reiterabilità del beneficio) non può essere eluso computando come "non rilevante" una pena detentiva derivante da patteggiamento.

  • art. 164 cod. pen.

    Stabilisce limiti quantitativi per la concessione della sospensione condizionale; richiamata dal ricorrente per sostenere che la pluralità di precedenti sospensioni e la somma delle pene superano il limite previsto.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione degli effetti penali dopo il decorso del termine previsto per il patteggiamento; la Corte ha precisato (richiamando le Sezioni Unite) che tale estinzione non opera con riferimento alle pene detentive ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale, salvo che si tratti di pene pecuniarie o sostitutive.

  • Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 (Sormani)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che, in caso di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. non elimina l'incidenza di una sanzione detentiva ai fini della valutazione della concedibilità della sospensione condizionale; solo le pene pecuniarie o sostitutive possono essere considerate come non ostative alla reiterabilità del beneficio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma di coordinamento procedurale citata per giustificare la trasmissione delle conclusioni scritte per via telematica (o per adeguamenti procedurali introdotti dal decreto-legge).

Massime di principio

  • Quando si valuta la concedibilità della sospensione condizionale della pena è necessario computare anche le pene detentive pregresse derivanti da patteggiamento: se la pena complessiva supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p. il beneficio non è concedibile.
  • L'estinzione degli effetti penali prevista dall'art. 445 c.p.p. dopo il decorso del termine di prova riguarda in particolare le pene pecuniarie o sostitutive; invece le sanzioni detentive applicate con patteggiamento devono essere comunque prese in considerazione ai fini della reiterabilità del beneficio.
  • Prima di concedere una sospensione condizionale il giudice deve verificare con precisione la storia sanzionatoria dell'imputato e calcolare la pena complessiva risultante dall'aggregazione delle condanne anteriori e della pena irrogata: il superamento del limite legale impedisce la concessione.
  • La parte che eccepisce la violazione di legge relativa alla concessione del beneficio (p. es. il pubblico ministero in sede di impugnazione) può ottenere l'annullamento limitato alla parte viziata della sentenza (qui: la sospensione condizionale) senza che venga necessariamente rimessa la causa per nuovo giudizio, se il vizio riguarda soltanto il beneficio.
  • In caso di patteggiamento, per comprendere l'effettiva "natura" della sanzione occorre accertare se sia stata applicata una pena detentiva ovvero una pena pecuniaria/sostitutiva: la diversa natura ha effetti pratici rilevanti sulla possibilità di concedere successivamente benefici come la sospensione condizionale.

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