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Sentenza

Sentenza del 19/08/2021 n. 3943 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Accertamento Imu - Contribuente ricorrente - Opposizione giudiziale - Ente locale - Primo grado giudizio - Soccombenza causa - Condanna spese giudizio - Ente locale - Ricorso appello - Invocazione privilegium fisci - Giudice secondo grado - Conferma spese primo grado - Condanna spese secondo grado - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice d'appello ha rigettato l'eccezione del privilegium fisci, confermando la condanna dell'ente locale al pagamento delle spese di primo grado e condannandolo altresì al pagamento delle spese del secondo grado. In sostanza le spese di lite sono state rimesse alla soccombenza e l'ente pubblico non ha potuto sottrarsi all'obbligo di rimborso

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU. In primo grado l'ente locale è risultato soccombente e condannato alla refusione delle spese di lite; l'ente ha proposto appello limitatamente al capo della sentenza relativo alle spese, invocando l'applicazione del privilegium fisci per sottrarsi all'obbligo di rifondere le spese processuali

Norme richiamate

  • c.p.c., art. 91

    Il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza è applicato anche nel giudizio tributario: chi perde il processo è tenuto a rimborsare le spese. L'art. 91 viene richiamato per affermare la regola di causalità tra soccombenza e condanna alle spese

  • d.lgs. 546/1992, art. 15

    Nel contesto del processo tributario l'art. 15 conferma la disciplina delle spese di giudizio e la loro ripartizione in base all'esito; la norma è stata interpretata in senso da escludere l'applicazione di un privilegium fisci che sollevi l'amministrazione pubblica dall'obbligo di rifondere le spese in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Le spese di lite seguono la regola della soccombenza: la parte perdente è normalmente condannata a rimborsare le spese processuali
  • Il cosiddetto privilegium fisci (eccezione di origine romanistica che esentava l'amministrazione fiscale dalla condanna alle spese) non trova applicazione per sottrarre l'ente pubblico all'obbligo di rifondere le spese quando è soccombente
  • Se un ente pubblico impugna in appello unicamente il capo della sentenza relativo alle spese, il giudice valuta la regola della soccombenza e non può applicare il privilegium fisci per modificare l'esito delle spese
  • In controversie tributarie l'applicazione delle norme sulle spese (c.p.c. art. 91 e d.lgs. 546/92 art. 15) tende a non distinguere tra parte pubblica e privata: chi perde rimborsa le spese
  • Prassi consigliata: prima di proporre appello limitato alle spese, l'ente pubblico dovrebbe valutare la scarsa probabilità di successo dell'eccezione del privilegium fisci e i rischi di essere condannato anche alle spese di grado successivo

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