Sentenza del 19/08/2021 n. 3943 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Accertamento Imu - Contribuente ricorrente - Opposizione giudiziale - Ente locale - Primo grado giudizio - Soccombenza causa - Condanna spese giudizio - Ente locale - Ricorso appello - Invocazione privilegium fisci - Giudice secondo grado - Conferma spese primo grado - Condanna spese secondo grado - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice d'appello ha rigettato l'eccezione del privilegium fisci, confermando la condanna dell'ente locale al pagamento delle spese di primo grado e condannandolo altresì al pagamento delle spese del secondo grado. In sostanza le spese di lite sono state rimesse alla soccombenza e l'ente pubblico non ha potuto sottrarsi all'obbligo di rimborso
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU. In primo grado l'ente locale è risultato soccombente e condannato alla refusione delle spese di lite; l'ente ha proposto appello limitatamente al capo della sentenza relativo alle spese, invocando l'applicazione del privilegium fisci per sottrarsi all'obbligo di rifondere le spese processuali
Norme richiamate
Il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza è applicato anche nel giudizio tributario: chi perde il processo è tenuto a rimborsare le spese. L'art. 91 viene richiamato per affermare la regola di causalità tra soccombenza e condanna alle spese
Nel contesto del processo tributario l'art. 15 conferma la disciplina delle spese di giudizio e la loro ripartizione in base all'esito; la norma è stata interpretata in senso da escludere l'applicazione di un privilegium fisci che sollevi l'amministrazione pubblica dall'obbligo di rifondere le spese in caso di soccombenza
Massime di principio
- Le spese di lite seguono la regola della soccombenza: la parte perdente è normalmente condannata a rimborsare le spese processuali
- Il cosiddetto privilegium fisci (eccezione di origine romanistica che esentava l'amministrazione fiscale dalla condanna alle spese) non trova applicazione per sottrarre l'ente pubblico all'obbligo di rifondere le spese quando è soccombente
- Se un ente pubblico impugna in appello unicamente il capo della sentenza relativo alle spese, il giudice valuta la regola della soccombenza e non può applicare il privilegium fisci per modificare l'esito delle spese
- In controversie tributarie l'applicazione delle norme sulle spese (c.p.c. art. 91 e d.lgs. 546/92 art. 15) tende a non distinguere tra parte pubblica e privata: chi perde rimborsa le spese
- Prassi consigliata: prima di proporre appello limitato alle spese, l'ente pubblico dovrebbe valutare la scarsa probabilità di successo dell'eccezione del privilegium fisci e i rischi di essere condannato anche alle spese di grado successivo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ago 2021Sentenza del 19/08/2021 n. 267 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 19 ago 2021Sentenza del 19/08/2021 n. 1065 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 ago 2021Sentenza del 19/08/2021 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 ago 2021Sentenza del 19/08/2021 n. 3934 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 ago 2021Sentenza del 19/08/2021 n. 3935 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 ago 2021Sentenza del 19/08/2021 n. 3937 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →