Sentenza del 19/08/2021 n. 267 - Comm. Trib. Prov. Chieti
Rendita catastale: durante i lavori di ristrutturazione è legittima l'iscrizione dell'immobile nella categoria fittizia F4 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul classamento catastale durante lavori di ristrutturazione: la contribuente aveva dichiarato l'immobile nella categoria fittizia F/4 (senza rendita) sostenendo che, essendo l'immobile in corso di definizione per lavori di ristrutturazione autorizzati con permesso di costruire e finalizzati alla ridefinizione dell'organismo edilizio in più unità, fosse legittimo temporaneamente iscriverlo in F/4. L'Ufficio ha invece rettificato la dichiarazione attribuendo la categoria D/8 e rideterminando la rendita. La ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso per violazione normativa e difetto di motivazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti ha accolto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'iscrizione dell'immobile nella categoria fittizia F/4 alla luce dell'art. 3 comma 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 e della natura degli interventi edilizi autorizzati (ristrutturazione finalizzata alla ridefinizione dell'organismo edilizio). Ha censurato l'interpretazione restrittiva di prassi amministrative dell'Agenzia che limitavano l'uso di F/4. Di conseguenza l'avviso di accertamento dell'Agenzia è stato ritenuto illegittimo e il ricorso accolto; le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, art. 3 comma 2
Ai soli fini della identificazione possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito; c) lastrici solari; d) aree urbane.
Il tribunale interpreta la norma nel senso che la categoria fittizia F/4 può essere usata per immobili prive di definizione anche durante lavori di ristrutturazione, senza che la disciplina amministrativa di prassi possa restringerne il campo oltre il testo normativo.
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), art. 3
Definizione di interventi di ristrutturazione edilizia quali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.
La presenza di un permesso di costruire per ristrutturazione che trasforma l'organismo edilizio è elemento decisivo per riconoscere la temporanea mancanza di definizione dell'immobile e giustificare l'iscrizione in F/4.
L. 9 agosto 1978 n. 457, art. 31
Definizione di interventi di recupero e ristrutturazione edilizia come trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere.
Conferma la nozione di ristrutturazione rilevante per il catasto: lavori che mutano in tutto o in parte l'organismo edilizio possono giustificare il ricorso alla categoria fittizia durante l'esecuzione.
D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, art. 61
Il classamento consiste nel riscontrare con sopralluogo la destinazione e le caratteristiche influenti sul reddito e può avvenire confrontando unità tipo.
Il provvedimento amministrativo di classamento deve basarsi su valutazioni tecniche identificabili; tuttavia, ove il procedimento sia iniziato dal contribuente tramite DOCFA, gli oneri motivazionali sono commisurati alla natura partecipativa della procedura.
Legge n. 241/1990 e Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 3 e art. 7
Principi generali di motivazione e diritto di difesa del cittadino nei procedimenti amministrativi.
Gli atti amministrativi devono essere motivati, ma nel procedimento DOCFA la motivazione può consistere nella indicazione degli elementi oggettivi se l'Ufficio non discosta i fatti proposi dal contribuente; diversamente la motivazione deve essere più dettagliata.
Massime di principio
- La categoria fittizia F/4 può essere iscritta per immobili 'in corso di costruzione o di definizione' e pertanto è utilizzabile durante ristrutturazioni che lasciano l'immobile privo di definizione.
- La prassi amministrativa (circolari, linee guida) non può introdurre limiti sostanziali contrari al testo normativo: se la legge consente l'iscrizione in F/4 per immobili in corso di definizione, l'iscrizione è legittima quando sussista effettiva mancanza di definizione.
- La sussistenza di un permesso di costruire per ristrutturazione che comporta la trasformazione dell'organismo edilizio (es. creazione di più unità) è un elemento fattuale rilevante a favore dell'iscrizione in F/4.
- Se gli interventi sono invece di manutenzione straordinaria che non alterano la tipologia e la definizione dell'unità (involucro e destinazione rimangono gli stessi), l'iscrizione in F/4 non è appropriata e va mantenuta la categoria originaria.
- Nel contenzioso catastale rispetto a DOCFA la motivazione richiesta all'Ufficio è meno stringente rispetto agli atti d'ufficio; tuttavia il contribuente può e deve richiedere l'accesso agli atti e documenti (es. stime, DOCFA comparativi) per esercitare la difesa.
- Prassi consigliata per situazioni analoghe: documentare e allegare al DOCFA il permesso edilizio e il progetto che dimostri la perdita di definizione; richiedere sopralluogo congiunto; se l'Ufficio rettifica, chiedere accesso agli atti e, se necessario, proporre ricorso indicando nel dettaglio le ragioni normative e i permessi comunali.
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