Sentenza del 19/08/2021 n. 3934 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni Tributarie e Sanzioni - Soggetto contribuente/ricorrente - Procedimento penale - Patrimonio personale - Sequestro cautelare - Avvenuto assoggettamento - Rileva - Versamento imposte dovute - Oggettiva impossibilità - Rileva - Provvedimento giudiziario - Soggetto contribuente/ricorrente - Riferibilità condotta illecita - Non rileva - Inadempimento tributario - Causa forza maggiore - Sussiste - Illegittimità sanzioni irrogate - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittime le sanzioni irrogate, perché l'effetto nocivo del provvedimento giudiziario (sequestro cautelare) integra una causa di forza maggiore che giustifica l'impossibilità di versare le imposte nei termini; ciò vale anche se la condotta illecita è a lui imputabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha ricevuto sanzioni tributarie per inadempimento nel versamento delle imposte; tuttavia, a seguito di un procedimento penale è stato disposto il sequestro cautelare del suo patrimonio personale, determinando l'oggettiva impossibilità di adempiere tempestivamente agli obblighi tributari.
Norme richiamate
d.lgs. 472/1997, art. 6, comma 5
Il disposto è interpretato nel senso che la causa di forza maggiore esonera dalle sanzioni quando il contribuente dimostra l'oggettiva impossibilità di adempiere per eventi esterni, qui il sequestro giudiziario del patrimonio, anche se la condotta illecito è a lui riferibile.
Cass. 27726/2020
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il sequestro giudiziario può costituire causa di forza maggiore esonerativa dalle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Il sequestro cautelare del patrimonio disposto in sede penale può essere considerato causa di forza maggiore rispetto agli obblighi tributari quando renda oggettivamente impossibile il pagamento; in tal caso le sanzioni sono illegittime.
- La riconducibilità della condotta illecita al contribuente non esclude automaticamente l'operatività della forza maggiore: conta l'effetto esterno e impeditivo del provvedimento giudiziario.
- Per ottenere l'annullamento delle sanzioni il contribuente deve documentare l'effettiva impossibilità di accesso ai beni e la conseguente incapacità di pagare nei termini (provvedimento di sequestro, attestazioni bancarie, comunicazioni ufficiali).
- In situazioni simili vanno valutate alternative percorribili (es. pagamenti da terzi, disponibilità di altre risorse): se esistono mezzi effettivi per adempiere, la causa di forza maggiore potrebbe non essere riconosciuta.
- È utile richiamare tempestivamente il provvedimento giudiziario alle autorità tributarie, chiedere sospensione/agevolazioni e, se necessario, proporre ricorso indicando d.lgs. 472/97 art.6 comma5 e la giurisprudenza pertinente.
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