Sentenza del 19/08/2021 n. 3937 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Concessionario riscossione - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva - Notifica rituale - Soggetto contribuente - Indirizzo residenza - Avvenuta variazione - Certificati anagrafici - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione avvenuta iscrizione - Notifica irrituale - Precedente residenza - Iscrizione ipotecaria - Invalida comunicazione - Rileva - Illegittimità gravame - Sussiste - Obbligo annullamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria. Pur essendo stata inviata preventivamente la comunicazione rituale, la successiva notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione al vecchio indirizzo, quando il contribuente aveva nel frattempo cambiato residenza e lo aveva provato con certificati anagrafici, rende invalida l'iscrizione ipotecaria. Ne consegue l'obbligo di annullamento dell'iscrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Concessionario ha effettuato l'iscrizione ipotecaria nonostante la comunicazione di avvenuta iscrizione sia stata notificata al precedente indirizzo di residenza del contribuente; il contribuente ha invece provato in sede processuale, mediante certificati anagrafici, di aver cambiato residenza dopo la ricezione della comunicazione preventiva.
Norme richiamate
L'art. 2697 c.c. riguarda l'onere della prova: chi deduce un fatto in giudizio ha l'onere di provarlo. Nel caso, il contribuente ha assolto l'onere probatorio circa la variazione di residenza mediante certificati anagrafici; una volta provato, grava sul Concessionario l'onere di dimostrare la regolarità della notificazione al nuovo indirizzo, altrimenti l'iscrizione è da annullare.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva inviata al precedente indirizzo non esonera il Concessionario dall'obbligo di notificare correttamente la comunicazione di avvenuta iscrizione al nuovo indirizzo se il contribuente ha cambiato residenza nel frattempo.
- Il contribuente che afferma di aver variato la residenza deve provarlo con certificati anagrafici o altro mezzo idoneo; una volta provata la variazione, la notifica inviata al vecchio indirizzo può rendere invalida l'iscrizione ipotecaria.
- Dopo la prova della variazione di residenza da parte del contribuente, grava sul Concessionario l'onere di dimostrare la regolarità della notificazione al nuovo indirizzo; in mancanza, l'iscrizione deve essere annullata.
- Per evitare l'annullamento, il Concessionario dovrebbe verificare l'aggiornamento anagrafico prima di procedere alla comunicazione di avvenuta iscrizione o effettuare notifiche aggiuntive al nuovo indirizzo quando la variazione è nota o provabile.
- In casi analoghi, gli organi devono rispettare la regola generale sull'onere della prova (art. 2697 c.c.): chi afferma un fatto rilevante in giudizio deve fornirne la prova; se il privato la fornisce, l'amministrazione/concessionario deve controprovarne la regolarità.
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