Sentenza del 19/08/2021 n. 1065 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di quattro cartelle esattoriali (N°070 2003 1000777XXX, N°070 2003 30041354YYY, N°070 2004 0046563WWW, N°070 2006 0005378ZZZ) asseritamente notificate il 19-12-2007. La ricorrente deduceva: decorso del termine decadenziale ex legge n.156/2005; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata sottoscrizione e motivazione delle cartelle; mancata indicazione delle modalità di impugnazione; contestava inoltre la validità della notifica cumulativa e sosteneva che la rinotifica assumesse rilievo per rimetterla in termini.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in diversa composizione dopo annullamento per nullità del giudizio precedente, ha ritenuto provata la notifica valida delle cartelle con raccomandata del 9-01-2007 (Avviso di Ricevimento ricevuto il 25-01-2007) contenente le più cartelle in un unico invio; ha pertanto assunto che il termine di impugnazione (60 giorni) decorresse dal 25-01-2007 e che i ricorsi del 11-03-2008 fossero tardivi e inammissibili. Ha altresì affermato che la rinotifica del 19-12-2007 non rimettere nei termini una contribuente decaduta e che la notifica cumulativa in un'unica raccomandata è legittima quando l'Avviso di Ricevimento indica i numeri degli atti. Di conseguenza i ricorsi di B.G. sono stati respinti; la ricorrente è stata condannata alle spese del grado (liquidate in Euro 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Modena e Euro 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione). Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n.156/2005
Riferita dall'istante in ordine al decorso del termine decadenziale; la Commissione ha ritenuto che il termine di impugnazione fosse già decorso e dunque la dedotta cd. decadenza del contribuente operasse a suo sfavore.
Art. 36-bis DPR n.600/1973
Richiamato per qualificare gli atti come conseguenza di controllo automatizzato e per i termini di notifica: la Commissione ha rilevato che le cartelle riguardavano periodi per i quali il termine di notifica era già scaduto ma erano state comunque precedentemente notificate alla società debitrice e non impugnate.
Cass. n.10868/2005
Principio richiamato secondo cui la rinotifica di un atto già divenuto definitivo o per il quale sia già decorso il termine di impugnazione non può rimettere nei termini il contribuente decaduto.
Cass. n.6218/2007
Giurisprudenza citata per affermare la legittimità della notifica di più atti impositivi in un'unica busta raccomandata.
Cass. n.6603/2008
Ulteriore decisione richiamata a sostegno della validità della notifica cumulativa in un unico invio quando l'Avviso di Ricevimento attesti i numeri degli atti.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione risultante dall'Avviso di Ricevimento valido: controllare sempre l'AR e il relativo frontespizio per la data da cui far decorrere i 60 giorni.
- La notifica cumulativa di più atti in un'unica raccomandata è valida se l'Avviso di Ricevimento indica chiaramente i numeri degli atti e vi è firma del ricevente; tale documento fa piena prova fino a querela di falso.
- La semplice rinotifica di un atto non rimettere nei termini un contribuente che ha già deceduto il diritto di impugnazione per decorso del termine: se la prima notifica è valida, la successiva è ininfluente ai fini della riapertura del termine.
- Se si ritiene invalida una notifica cumulativa occorre provare l'insussistenza dell'effettivo contenuto della busta o l'assenza di indicazioni sull'AR: conservare copia dell'envelope e dell'AR e, se possibile, produrre ritardi o incongruenze nell'iter postale.
- In fase d'appello verificare che tutte le parti rilevanti (es. concessionario della riscossione) siano correttamente chiamate in causa: la mancata integrazione del contraddittorio può determinare nullità e rimessione in diversa composizione.
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