Cassazione Penale, Sentenza n. 38282/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con due motivi principali: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilita della tenuita del fatto; la difesa ha sostenuto che l'incensuratezza del ricorrente e la semplicita e unicita degli artifici dimostrerebbero assenza di inclinazione al crimine e rientrerebbero nella causa di non punibilita anche se trattasi di reato continuato; 2) vizio di motivazione e contraddittorieta della decisione di merito, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del primo giudice senza confutare i specifici argomenti di appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e reiterativi di censure gia' esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte di Appello, la quale ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis in ragione della significativa entita del profitto conseguito (3.300,00 euro) e della protrazione dell'attivita fraudolenta nel tempo. La Cassazione ha osservato che non sussistono contraddizioni o illogicita manifeste nella decisione di merito e che non sono stati proposti elementi di evidente e univoca valenza tali da disarticolare la motivazione. Per effetto dell'inammissibilita, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; e' stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili per genericita della comparsa conclusionale
Norme richiamate
Richiamato come causa di non punibilita per tenuita del fatto; escluso nel caso concreto per la significativa entita del profitto e per la protrazione temporale della condotta, considerati incompatibili con la natura tenue del fatto
Richiamato in relazione al criterio di valutazione complessiva delle peculiarita della fattispecie per il riconoscimento della tenuita; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti senza dover esaurire la disamina di tutti gli elementi possibili
Norma del reato di frode (articolazione dei fatti contestati in primo grado); presente per contestualizzare la condotta oggetto del processo
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per l'applicazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- La causa di non punibilita per tenuita dellart 131-bis richiede una valutazione complessiva e comparata di tutti gli elementi della fattispecie: entita del profitto e durata dellazione sono fattori decisivi e possono escludere la tenuita anche se l'autore e' incensurato
- La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti e le prove gia' apprezzati in modo motivato dai giudici di merito; il rimedio e' inammissibile se le censure sono aspecifiche o reiterative delle stesse doglianze gia' valutate
- Per ottenere il riconoscimento della tenuita in caso di reato continuato occorre dimostrare, con elementi di chiara e univoca evidenza, che la condotta non e' espressiva di inclinazione al crimine e che la complementarieta temporale non altera la lievezza del fatto
- Gli atti processuali in cassazione devono offrire una rappresentazione obiettiva e univoca idonea a disarticolare la motivazione di merito; mere riproposizioni di argomenti senza nuovi elementi espongono il ricorrente a declaratorie di inammissibilita e a sanzioni
- Le parti civili devono formulare conclusioni non generiche e offrire deduzioni specifiche per ottenere la liquidazione delle spese; comparsa conclusionale generica puo' essere considerata non utile ai fini processuali
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