Cassazione Civile, Ordinanza n. 16663/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Alcune proprietarie di un immobile agivano per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazione subiti dal fabbricato, che comprendeva anche una grotta sottostante una strada comunale, assumendo che i danni derivassero da lavori di scavo per l’allacciamento a un’utenza privata della rete del gas metano. I lavori erano stati autorizzati dal Comune e materialmente eseguiti dalla società appaltatrice su commessa della società di distribuzione del gas, oltre che con coinvolgimento della struttura assicurativa dell’appaltatrice. In primo grado il tribunale aveva condannato solo l’appaltatrice e aveva rigettato le domande verso gli altri convenuti; in appello la corte territoriale aveva invece esteso la condanna anche alla società di distribuzione del gas, in solido con l’appaltatrice. La società di distribuzione del gas ricorreva per cassazione con due motivi entrambi fondati sulla nullità del giudizio di appello per vizi della notificazione dell’atto di impugnazione: sosteneva che, essendo rimasta contumace in primo grado, l’appello avrebbe dovuto esserle notificato personalmente ai sensi degli artt. 292 e 330 c.p.c. e non presso un domicilio eletto in precedenti procedimenti cautelari; deduceva in via principale l’inesistenza della notifica e, in subordine, la sua nullità, chiedendo la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello per intervenuto giudicato sulla sentenza di primo grado. Le appellate/resistenti contestavano il ricorso e proponevano anche ricorso incidentale, poi assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo nei limiti indicati in motivazione, ha qualificato il vizio della notificazione dell’appello come nullità e non inesistenza, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione. La cassazione con rinvio è stata disposta per la necessità di rinnovare il giudizio di appello previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, poiché la società ricorrente era stata coinvolta in una situazione di litisconsorzio processuale necessario derivante dalla dipendenza delle posizioni dei coobbligati e dal contenuto delle censure e delle domande svolte in appello. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza o del procedimento
È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare i vizi della notificazione dell’atto di appello e la conseguente nullità del giudizio di secondo grado.
In caso di parte contumace in primo grado, la notificazione dell’impugnazione e della sentenza deve essere effettuata secondo le regole previste per la parte personalmente.
Per la parte rimasta contumace in primo grado, l’impugnazione va notificata personalmente; la qualificazione processuale risultante dalla sentenza di primo grado è vincolante ai fini della notificazione.
La notificazione all’ente/persona giuridica doveva essere effettuata nei luoghi previsti dalla norma, non presso un diverso domicilio eletto in precedenti procedimenti speciali.
La nullità della notificazione dell’atto introduttivo/di impugnazione deve essere rilevata e sanata mediante rinnovazione; se il giudice non provvede, il vizio si traduce in motivo di impugnazione, ma la sua deduzione deve essere coltivata dalla parte interessata secondo le regole delle impugnazioni.
Richiamato per il rilievo delle esigenze di certezza e del rispetto dei termini per impugnare, che impongono una corretta individuazione del destinatario della notificazione.
Richiamato, insieme all’art. 325 c.p.c., per sottolineare che la corretta notificazione dell’impugnazione è funzionale al rispetto dei termini di decadenza.
Norma del rito camerale applicato in Cassazione, richiamata per la fissazione e il deposito delle memorie.
art. 89, secondo comma, c.p.c.
È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive, perché le frasi contestate erano collegate alle difese svolte in giudizio e attinenti all’oggetto della controversia.
È stato richiamato per precisare che, di regola, l’obbligazione solidale passiva non determina inscindibilità del rapporto processuale, salvo che le posizioni dei coobbligati siano tra loro logicamente dipendenti o strutturalmente subordinate.
Massime di principio
- Se una parte è stata dichiarata contumace nella sentenza di primo grado, l’impugnazione deve essere notificata personalmente alla parte e non al procuratore, perché la qualificazione processuale risultante dalla sentenza vincola le modalità di notifica ai fini dell’art. 330 c.p.c.
- La notificazione dell’atto di appello eseguita mediante ufficiale giudiziario e con esito positivo non è inesistente se presenta gli elementi essenziali della notificazione; l’errore sul destinatario o sul luogo integra, di regola, nullità e non inesistenza.
- La nullità della notificazione dell’atto di impugnazione, ove non sanata, impone la rinnovazione del contraddittorio; tuttavia, se la causa è già approdata in cassazione e la parte interessata non ha proposto le opportune impugnazioni incidentali per far valere l’omissione del giudice di merito, il vizio può non essere più rilevabile in quella sede.
- Nei giudizi contro più coobbligati solidali, il litisconsorzio necessario processuale in appello sussiste quando le posizioni dei convenuti sono logicamente dipendenti o strutturalmente subordinate, cioè quando l’accertamento della responsabilità di uno presuppone quello dell’altro o quando le censure investono unitariamente l’intera causa.
- La mera esistenza di un’obbligazione solidale passiva non basta, di per sé, a rendere inscindibile la causa in appello: occorre verificare il concreto rapporto di dipendenza tra le posizioni dei coobbligati e l’effettivo contenuto delle domande o dei motivi di gravame.
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