Cassazione Penale, Sentenza n. 11154/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sequestro probatorio di un orologio Rolex Daytona rinvenuto in disponibilità del ricorrente (13/11/2023) e convalidato dal Pubblico Ministero (15/11/2023). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame (24/11/2023) lamentando violazione dell'art. 253 c.p.p. e dell'art. 648 c.p. e carenza di motivazione: il Tribunale avrebbe dedotto la provenienza delittuosa dell'orologio con un automatismo basato sul valore del bene e sul coinvolgimento del ricorrente in altri reati contro il patrimonio, senza individuare la tipologia del reato presupposto né fornire adeguata valutazione probatoria delle prove di lecita provenienza (fattura ritenuta formalmente carente e cartellino di garanzia non valutato adeguatamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice del riesame ha motivato in modo meramente congetturale la provenienza delittuosa, basandosi sul valore del bene e sulla personalità dell'indagato senza individuare la tipologia del reato presupposto (elemento essenziale per il sequestro per ricettazione) e senza una valutazione coerente degli elementi processuali e delle contestazioni difensive. Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta carente e viziata da insufficiente specificazione logico-argomentativa. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Roma (art. 324, co. 5, c.p.p.), lasciando al giudice di rinvio la possibilità di confermare o modificare la decisione purché rispetti i principi ermeneutici indicati.
Norme richiamate
Rilevata quale norma processuale invocata dal ricorrente per contestare la regolarità del provvedimento di sequestro; la Corte ha valutato la motivazione del riesame alla luce degli obblighi di adeguata motivazione richiesti dalle norme processuali.
Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione: la Corte ricorda che, ai fini del sequestro relativo a reati come la ricettazione, è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto che giustifichi la provenienza delittuosa dei beni.
art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Norma sulla competenza per il riesame: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma, competente ai sensi di questa disposizione, per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro per reati come la ricettazione non basta il mero possesso di un bene di valore: il giudice deve individuare almeno la tipologia del reato presupposto da cui il bene proverrebbe.
- La motivazione del provvedimento di riesame/sequestro deve dare conto in modo specifico e coerente delle risultanze processuali e delle contestazioni difensive, evitando conclusioni congetturali basate soltanto sul valore del bene o sulla personalità dell'indagato.
- Documenti prodotti dalla difesa (es. fatture, cartellini di garanzia) vanno valutati nel merito e non esclusi automaticamente per vizi formali, salvo adeguata spiegazione; il giudice deve spiegare perché tali documenti non sono idonei a dimostrare la lecita provenienza.
- Lo standard probatorio per il fumus commissi delicti richiede una probabilità qualificata e indizi significativi, non la prova piena: la decisione deve rappresentare le concrete risultanze che rendono plausibile l'ipotesi delittuosa.
- In caso di motivazione insufficiente la Corte può annullare e rinviare il provvedimento al giudice di merito, che avrà discrezionalità di confermare o modificare la decisione purché osservi i principi di adeguata motivazione e specificazione del reato presupposto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11107/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11108/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11109/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11110/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11111/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11113/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →