Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 3034/2023.

Giustizia amministrativa202405350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 3034/2023, che aveva annullato il Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate approvato dal Comune di Scafati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso di primo grado era stato proposto contro il Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 26 del 12 marzo 2020 e pubblicato nel BURC, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’area fosse divenuta “zona bianca” a seguito della decadenza della previgente disciplina e che l’approvazione del nuovo PIP, comportando ex lege la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 327/2001, richiedesse il previo rinnovo del vincolo preordinato all’esproprio. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché eccesso di potere e violazione dell’art. 12 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 27 l. 865/1971. Gli appellati hanno eccepito preliminarmente la tardività dell’appello, sostenendo l’applicabilità del rito abbreviato con dimezzamento dei termini processuali.

La decisione

L’eccezione di irricevibilità dell’appello è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. per le controversie relative a procedure di occupazione ed espropriazione si applica restrittivamente ai giudizi nei quali siano effettivamente in rilievo effetti ablatori e occorra attivare un autonomo procedimento espropriativo. Nel caso concreto, i terreni interessati erano già stati integralmente acquisiti al patrimonio comunale mediante decreto di esproprio del 2008; il nuovo PIP non poteva quindi produrre ulteriori effetti ablatori. Era pertanto applicabile il termine ordinario di sei mesi previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a., entro il quale l’appello, notificato il 21 giugno 2024 contro una sentenza pubblicata il 22 dicembre 2023, risultava tempestivo. Nel merito, l’appello è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la decadenza del precedente piano attuativo non determinasse l’inedificabilità automatica delle aree né impedisse il completamento delle opere di urbanizzazione e l’edificazione conforme agli indici urbanistici già praticati, secondo l’art. 17, comma 3, l. 1150/1942. Il Comune, nell’approvare il nuovo PIP, aveva esercitato una potestà generale di pianificazione territoriale, non un nuovo potere espropriativo: la finalità del piano era disciplinare l’utilizzo di aree già divenute comunali e consentire la realizzazione di impianti produttivi e servizi. Non era quindi necessaria la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.

    provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

    Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini processuali si applicano restrittivamente alle controversie nelle quali siano effettivamente in rilievo effetti ablatori e debba essere attivato un autonomo procedimento espropriativo.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie soggette al rito abbreviato.

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    Il termine ordinario di impugnazione della sentenza non notificata è di sei mesi; tale termine è stato ritenuto applicabile al caso concreto.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    L’inserimento della dichiarazione di pubblica utilità nel PIP non comporta, per aree già espropriate e acquisite al patrimonio comunale, la necessità di rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio.

  • art. 17, comma 3, l. 1150/1942

    “decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione”; “fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”

    La decadenza del piano particolareggiato non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività; restano salve le opere già realizzate e può essere completata l’urbanizzazione e l’edificazione ordinata secondo gli indici e le prescrizioni di zona del piano.

  • art. 27 l. 865/1971

    Richiamato quale parametro di legittimità dell’approvazione del PIP, senza una specifica ulteriore interpretazione nel decisum.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell’udienza mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Il rito abbreviato previsto per le controversie relative a occupazione ed espropriazione si applica soltanto quando il giudizio riguardi concretamente effetti ablatori attuali o potenziali e, per la realizzazione dell’opera, sia necessario attivare un autonomo procedimento espropriativo; non è sufficiente che l’atto impugnato contenga o presupponga in astratto una dichiarazione di pubblica utilità.
  • La verifica dell’applicabilità del rito abbreviato deve essere compiuta con riferimento agli effetti dell’atto sulle singole aree e sulle specifiche posizioni proprietarie, non sulla base della qualificazione unitaria dello strumento pianificatorio.
  • Quando le aree comprese in un nuovo piano per gli insediamenti produttivi sono già state espropriate e acquisite al patrimonio comunale, l’approvazione del nuovo piano costituisce esercizio della potestà di pianificazione territoriale e non richiede la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio.
  • La decadenza di un piano particolareggiato non comporta automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività urbanistica: nei limiti dell’art. 17, comma 3, l. 1150/1942, possono essere completate le opere di urbanizzazione in corso e può procedersi all’edificazione ordinata secondo gli allineamenti, le prescrizioni e gli indici di zona già praticati.
  • L’amministrazione comunale può adottare un nuovo piano per completare le opere e l’assetto urbanistico previsti da un precedente piano attuativo decaduto, quando la pianificazione sia stata avviata e le aree siano già nella disponibilità pubblica, senza che ciò equivalga all’esercizio di un nuovo potere ablatorio.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVincoli urbanisticiDichiarazione di pubblica utilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.