Cassazione Penale, Sentenza n. 24837/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione relativi alla valutazione del compendio probatorio (con richiamo alle regole di valutazione della prova degli artt. 192 e 533 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe confutato gli argomenti difensivi; (2) vizio per la riqualificazione del fatto da furto aggravato ex art. 625 n.2 c.p. a furto in luogo di privata dimora ex art. 624-bis c.p., con la censura che la nuova qualificazione avrebbe violato il divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello avrebbe determinato la pena base in misura superiore a quella fissata dal giudice di primo grado, nonostante l'assenza di gravame del pubblico ministero, e richiamando effetti sostanziali della disciplina sulla sospensione dell'esecuzione (art. 656 c.p.p. comma 9 e Corte Cost. n.32/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità nella censura della motivazione e perché le doglianze sulla valutazione della prova non costituiscono violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. Il secondo motivo è risultato parzialmente fondato: la Corte ha confermato che l'appello può riqualificare il fatto in senso più grave quando la questione sia connessa a capi impugnati, ma ha censurato la determinazione della pena base da parte della Corte d'appello in assenza di impugnazione del P.M., violando il divieto di reformatio in peius. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 625 n. 2 c.p. e art. 61 n. 7 c.p.
Norme richiamate come titolo originario del reato (furto aggravato); la Corte d'appello aveva riconosciuto tale titolo in primo grado ma ha poi riqualificato il fatto.
Norma per il furto in luogo di privata dimora: la Cassazione conferma che la Corte d'appello può riqualificare il fatto su tale base se la questione è connessa agli aspetti impugnati, ma ciò non autorizza ad aumentare la pena base in assenza di gravame del pubblico ministero.
Regola sulla valutazione della prova: la sua violazione, se non connessa a una nullità o a un vizio di diritto previsto dall'art. 606 c.p.p., non costituisce motivo deducibile in Cassazione.
Regola sugli elementi della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che le censure difensive fossero generiche e non dimostravano una violazione di legge deducibile.
Stabilisce i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ricordato che alcune deduzioni processuali (es. malgoverno delle regole di valutazione della prova) non sono ammissibili se non configurano una violazione di legge prevista.
Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può determinare la pena base in misura superiore a quella già fissata nel precedente grado di giudizio.
art. 656 comma 9 c.p.p. e Corte Cost. n. 32 del 2020
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la previsione di indisponibilità della sospensione dell'esecuzione ha riflessi sostanziali sulla pena; la Corte segnala la rilevanza delle conseguenze sostanziali ma non accoglie la censura in termini tali da incidere sull'esito, salvo il profilo della determinazione della pena base.
Massime di principio
- La Corte d'appello può riqualificare il fatto in senso più grave purché la nuova qualificazione sia strettamente connessa a questioni già oggetto di impugnazione: la riqualificazione di per sé non viola il divieto di reformatio in peius.
- In assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice d'appello non può aumentare la pena base rispetto a quella determinata nel grado precedente; se ciò avviene la Cassazione annullerà la parte prescrittiva (trattamento sanzionatorio) e disporrà il rinvio per nuovo giudizio della pena.
- Censure generiche sulla valutazione della prova o sulla motivazione spesso sono inammissibili in Cassazione: è necessario indicare con precisione il vizio di diritto o la specifica omissione logico-giuridica per superare il filtro di ammissibilità ex art. 606 c.p.p.
- Quando si impugna una sentenza per riqualificazione, è utile valutare separatamente la questione della qualificazione giuridica e quella del trattamento sanzionatorio: anche una riqualificazione legittima può comportare profili di illeceità nella fissazione della pena se il P.M. non ha impugnato.
- Per difese efficaci in situazioni simili conviene chiedere specifiche contestazioni della motivazione, produrre elementi che dimostrino l'assenza di collegamento probatorio e, se si teme un aumento della pena in appello, monitorare l'eventuale intervento del pubblico ministero o proporre appello incidentale per tutelare il trattamento sanzionatorio.
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