Cassazione Civile, Ordinanza n. 39250/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal furto, avvenuto dopo un prelievo di contanti, della somma di 85.000 euro che la cliente aveva ritirato presso la sede centrale di un istituto bancario. La cliente aveva chiesto che la banca e il direttore di filiale fossero condannati al risarcimento dei danni, assumendo che il direttore l’avesse indotta a prelevare parte della somma in contanti invece di usare strumenti alternativi più sicuri, contribuendo così a rendere possibile il furto; la domanda era stata prospettata sia come responsabilità contrattuale sia come responsabilità extracontrattuale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per genericità delle allegazioni e mancanza di prova; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che l’atto di citazione fosse generico e, comunque, che non fosse configurabile né un inadempimento contrattuale della banca per avere consegnato il denaro in contanti, né una responsabilità aquiliana, oltre a dichiarare assorbiti gli altri motivi di appello. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha articolato 23 motivi, insistendo soprattutto sulla pretesa erroneità della declaratoria di genericità/nullità dell’atto introduttivo, sulla mancata considerazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca e del direttore, sulla mancata valutazione del nesso causale, sulla violazione di norme in tema di prova, di consulenza tecnica, di antiriciclaggio e sulla regolazione delle spese. La Suprema Corte ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando in sintesi che molti non si confrontavano con la reale ratio della sentenza impugnata, altri difettavano di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., altri ancora tendevano a sollecitare una rivalutazione del fatto o censuravano una ratio inesistente; ha inoltre ribadito che il mancato uso della compensazione delle spese è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non integra di per sé soccombenza reciproca. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la sentenza d’appello avesse fondato il rigetto su una declaratoria di nullità delle citazioni, chiarendo che la Corte territoriale aveva in realtà confermato nel merito il rigetto della domanda per genericità delle allegazioni e, comunque, per assenza di una plausibile base contrattuale o aquiliana. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che non individuavano con precisione la ratio decidendi, che non rispettavano l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti ex art. 366 n. 6 c.p.c., o che miravano a una nuova valutazione dei fatti. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulle spese, richiamando il potere discrezionale del giudice nella compensazione e l’irrilevanza, ai fini della soccombenza reciproca, del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La ricorrente invocava la determinatezza della domanda; la Corte ha però chiarito che il motivo non era autosufficiente e, soprattutto, che la sentenza d’appello non aveva deciso sulla nullità dell’atto di citazione come ratio decisoria.
La Corte richiama la disciplina della sanatoria della citazione nulla, ma esclude che nel caso concreto la sentenza d’appello avesse effettivamente posto a base del rigetto una nullità sanabile o non sanata dell’atto introduttivo.
Ritenuto non pertinente rispetto alle censure formulate, perché la doglianza riguardava in realtà il contenuto della citazione di primo grado e la decisione d’appello.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d’appello ha comunque pronunciato sulla domanda, rigettandola.
Invocato per contestare il mancato ingresso della CTU e la valutazione delle prove; la Corte rileva la mancanza di specificità e il tentativo di ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ne esclude la violazione, trattandosi di critica fattuale non autosufficiente.
La ricorrente lo richiama per sostenere un dovere di cautela e protezione della banca; la Corte non accoglie la censura, anche per difetto di specificità delle allegazioni.
Invocato per sostenere la responsabilità contrattuale della banca; la Corte osserva che, in base ai fatti allegati, non è configurabile in astratto un inadempimento per la semplice consegna di contanti, peraltro effettuata secondo una disposizione interna.
Richiamato in tema di nesso causale e danno risarcibile; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità delle censure e per la mancanza di specificità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato implicitamente quale paradigma del vizio di motivazione; la Corte osserva che la motivazione della sentenza d’appello non era omessa nel complesso.
Richiamato nella censura sull’erronea qualificazione della domanda; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità.
Menziato nella censura relativa alle conclusioni, senza che la Corte ravvisi un vizio ammissibile.
Invocato per la responsabilità della banca per fatto del dipendente; la Corte non esamina nel merito la questione per inammissibilità e difetto di autosufficienza.
Richiamato per il quantum e i criteri di risarcimento; la Corte rileva che tali censure erano assorbite o non autosufficienti.
Richiamato insieme all’art. 2056 c.c. per il danno; la Corte non entra nel merito per assorbimento/inammissibilità.
La ricorrente contestava l’onere probatorio; la Corte non accoglie la censura, richiedendo comunque specificità delle allegazioni e dei documenti.
La Corte ribadisce che la domanda per lite temeraria è accessoria e che il suo rigetto non determina soccombenza reciproca; conferma inoltre che la relativa domanda richiede specifica allegazione e prova del danno.
È il principale parametro usato per dichiarare l’inammissibilità di molti motivi, perché la ricorrente non ha indicato con precisione atti, documenti e loro collocazione nel fascicolo.
art. 369, secondo comma, n. 4
Richiamato in relazione all’onere di deposito/indicazione degli atti nel giudizio di legittimità.
Norma di riferimento per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale, che non può introdurre nuove censure.
Richiamato nelle censure sulle spese; la Corte conferma la condanna alle spese in favore dei controricorrenti.
La Corte ricorda che la compensazione delle spese è discrezionale e che il mancato esercizio di tale potere non richiede espressa motivazione.
Richiamati nel giudizio di merito e nel ricorso per sostenere un dovere di cautela e correttezza della banca; la Corte non ravvisa una base idonea a fondare la responsabilità nei termini prospettati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o se censura una motivazione che la sentenza non ha effettivamente posto a fondamento della decisione.
- Chi deduce un error in procedendo deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti, non essendo sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
- La nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza non può essere dedotta in modo astratto: occorre dimostrare in concreto quale elemento essenziale della domanda manchi e in che modo ciò abbia inciso sulla domanda stessa; inoltre, la censura deve essere coerente con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
- Non è omessa pronuncia quando il giudice rigetta la domanda o il motivo in base a un’impostazione logico-giuridica incompatibile con la pretesa invocata; il vizio sussiste solo se il provvedimento indispensabile sia stato completamente omesso.
- In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è di regola censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
- Il rigetto di una domanda ex art. 96 c.p.c. non integra di per sé soccombenza reciproca, perché tale domanda ha natura accessoria rispetto al thema decidendum principale.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove, dei fatti o del nesso causale sono inammissibili in cassazione se non traducono il dissenso in una specifica violazione di legge o in un vizio processuale correttamente dedotto.
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