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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35797/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Milano che aveva escluso dallo stato passivo il credito chirografario di euro 60.873,43, sostenendo: (1) motivazione meramente apparente del Tribunale che aveva ritenuto non provata l'incapienza patrimoniale del proposto; (2) travisamento e valutazione erronea della documentazione prodotta (visure ipotecarie e catastali, anagrafe tributaria, PRA, tentativi di pignoramento infruttuosi), che erano coeve alla proposizione dell'opposizione; (3) violazione dell'art. 52 d.lgs. n.159/2011 circa l'onere della prova a carico del creditore. In sintesi, ADER sosteneva di aver dimostrato l'assenza di altri beni aggredibili ma il Tribunale avrebbe respinto la prova come 'risalente' senza spiegare quali ulteriori elementi fossero richiesti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che il Tribunale aveva travisato la documentazione prodotta e dato una motivazione apodittica sul presunto decorso temporale delle verifiche, non spiegando perché esse fossero incomplete o quali elementi ulteriori sarebbero stati necessari. La Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 9

    Consente il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo; la Corte conferma che per tali decreti sono esperibili i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. a)

    Stabilisce che l'insinuazione al passivo per crediti chirografari è subordinata alla prova, a carico del creditore, dell'assenza di altri beni del proposto; la Corte sottolinea che tale onere può essere assolto con prove indirette e con verifiche di banche dati pubbliche.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte chiarisce che sono utilizzabili per i ricorsi avverso decreti relativi allo stato passivo nelle misure di prevenzione patrimoniale.

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 10 e 27

    Richiamati nel contrasto tra parti: la Corte osserva che tali limiti non si applicano alla materia delle opposizioni allo stato passivo, per le quali sono consentiti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019 (Oreto Trasporti s.r.l.)

    Principio richiamato secondo cui giudice delegato e giudice dell'opposizione devono, entro i limiti di quanto già risultante dagli atti, accertare d'ufficio se la domanda di insinuazione sia fondata; la Corte precisa che il potere d'ufficio non autorizza indagini ulteriori oltre gli atti.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022

    Richiamata per chiarire la possibilità di impugnazione in cassazione dei decreti che decidono sullo stato passivo nelle misure di prevenzione patrimoniale.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'incapienza patrimoniale del proposto grava sul creditore: tale prova può essere fornita anche tramite elementi positivi (es. visure, banche dati, tentativi di pignoramento infruttuosi) da cui logicamente desumere l'assenza di beni aggredibili.
  • Le verifiche effettuate su banche dati pubbliche affidabili (anagrafe tributaria, registri ipotecari/catastali, PRA) e documentate in epoca coerente alla domanda costituiscono prova idonea a dimostrare l'incapienza, salvo un concreto e motivato apprezzamento contrario del giudice.
  • Il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio la fondatezza della domanda nei limiti di quanto già emerso negli atti; non può invece svolgere indagini ulteriori di ufficio né richiedere una 'probatio diabolica'.
  • Se il giudice valuta la documentazione come 'risalente' o insufficiente deve spiegare perché lo ritiene e indicare quali elementi specifici manchino; la mancata motivazione logico-giuridica può comportare annullamento in cassazione per travisamento dei fatti o motivazione apodittica.
  • In situazioni analoghe, il creditore dovrebbe produrre: ricerche aggiornate nei pubblici registri, documentazione sui tentativi esecutivi infruttuosi, e una sintetica spiegazione logico-giuridica che colleghi tali fatti alla conclusione di incapacità patrimoniale.

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