Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15004/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di rilascio del nulla osta al “Visto per Investitori” ai sensi dell’art. 26-bis del d.lgs. n. 286/1998, presentata dalla ricorrente in data 29 gennaio 2026 (prot. 15143) e la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere;

Giustizia amministrativa202509655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita perseguito, ossia il nulla osta al Visto per Investitori. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della richiesta del ricorrente e della peculiarità della materia trattata.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del nulla osta al Visto per Investitori ai sensi dell'art. 26-bis del d.lgs. 286/1998

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rilascio del nulla osta al Visto per Investitori, presentata il 29 gennaio 2026. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione a provvedere. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto, il 26 maggio 2026, il nulla osta richiesto.

Norme richiamate

  • art. 26-bis d.lgs. 286/1998

    Disciplina il Visto per Investitori, per il quale il ricorrente aveva richiesto il nulla osta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta, anche in caso di sopravvenuta soddisfazione della pretesa, quando ciò sia richiesto dalla parte ricorrente e la controversia presenti peculiarità tali da giustificare la deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.