Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01399/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo contenente quel provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo ha contestato che il giudice di merito avesse trascurato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio di per sé sufficiente a determinarne l’inammissibilità. Inoltre, ha osservato che, comunque, anche nel merito le doglianze erano inammissibili: la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo e aveva ritenuto che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità della Procura. L’opposizione, proposta oltre un anno dopo, era quindi tardiva rispetto al termine di 30 giorni e, in ogni caso, anche rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla per le spese e ha dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso in sede di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 702-bis c.p.c. per affermare che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché assicuri l'effettiva conoscenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 136 c.p.c. quale parametro per le modalità di comunicazione, anche equipollente, del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile al provvedimento decisorio impugnato come termine lungo per proporre l’opposizione/impugnazione, a decorrere dalla pubblicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario per la sua ammissibilità.
  • La comunicazione di un provvedimento può ritenersi validamente effettuata anche in forma equipollente a quella tipica, purché emerga una reale e concreta conoscenza del destinatario.
  • Se il provvedimento risulta entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine breve per proporre opposizione decorre da tale momento e l’impugnazione proposta oltre il termine è tardiva.
  • I provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio sono soggetti, in mancanza di comunicazione o notificazione, al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non equivalgono, di per sé, a mancata conoscenza del provvedimento né impediscono la decorrenza dei termini impugnatori se la comunicazione è comunque giunta a conoscibilità dell’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.