Cassazione Penale, Ordinanza n. 21623/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo per furto aggravato. Il ricorso articolava un unico motivo: deduceva violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sulla dosimetria sarebbe stata insufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e analitica; è sufficiente il richiamo all'adeguatezza della pena, soprattutto se la pena base è fissata nel minimo e l'aumento per recidiva è contenuto. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata reputata adeguata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato.
Aggravante del furto richiamata nella sentenza di merito confermata in cassazione.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte ribadisce che un obbligo motivazionale analitico è richiesto soprattutto quando la pena si discosti sensibilmente dal minimo edittale.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di determinazione della pena; la Corte ne esclude una violazione perché la pena irrogata era sotto la media edittale e sorretta da motivazione sufficiente.
Base della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, quando il giudice irroga una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
- L'obbligo di motivazione sulla commisurazione sanzionatoria si intensifica man mano che la pena si allontana dal minimo edittale, perché il giudice deve indicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi.
- La motivazione sulla pena può desumersi dal complesso della sentenza e non deve necessariamente essere concentrata solo nel paragrafo dedicato alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la motivazione sulla pena quando la pena base è stata fissata nel minimo e l'aumento per recidiva è contenuto, se il ragionamento del giudice di merito rende comprensibile la scelta sanzionatoria.
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