Cassazione Penale, Sentenza n. 39003/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno che aveva confermato la condanna inflitta con rito abbreviato per reati tra cui esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), detenzione ai fini di spaccio di 45,45 g di cocaina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e detenzione/ricettazione di arma (art. 23 L. 110/1975 e art. 648 c.p.), aggravati dall'art. 416-bis.1. Il ricorrente deduce: (i) errata applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 (ravvedimento operoso) e mancata riqualificazione nella fattispecie di minore tenuità ex art. 73, comma 5; (ii) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento collaborativo post-fatto; (iii) vizio di motivazione e mancata revoca della misura di libertà vigilata ai sensi dell'art. 228 c.p., in ragione della collaborazione resa e del suo uso in procedimenti connessi contro il clan Giugliano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Salerno. Ha ritenuto carente la motivazione sulla qualificazione giuridica del capo 2) e contraddittoria la valutazione sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, nonché sulla negata prevalenza delle attenuanti generiche e sul giudizio di pericolosità sociale. Ha inoltre disposto che la Corte di merito esamini la sentenza del procedimento connesso relativo al clan Giugliano (depositata ma non valutata) per verificare se le dichiarazioni del Carrillo siano state "nuove" e "utilmente impiegate" per conseguire risultati investigativi che senza la collaborazione non si sarebbero ottenuti; alla luce di ciò dovrà riesaminare anche la possibile applicazione della fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Infine la Corte dovrà rivedere il giudizio sulla pericolosità sociale, che non può essere rinviato all'esecuzione.
Norme richiamate
L'art. 73, comma 7 (ravvedimento operoso), richiede che i dati forniti siano "nuovi", oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante; distinto dall'attenuante di cui al comma 5 (ipotesi di minore tenuità). La Corte segnala che, se le dichiarazioni sono state utilmente impiegate in procedimenti connessi, esse devono essere valutate nella prospettiva del risultato investigativo conseguito
comma 7 (richiamato nella motivazione)
Richiamata nella distinzione giurisprudenziale: l'attenuante dell'art. 74, comma 7, esige che il contributo informativo durante la consumazione sia diretto ad interrompere l'attività complessiva del sodalizio; non coincide automaticamente con l'art. 73, comma 7
art. 416-bis.1 e art. 416-bis.2 cod. pen.
art. 416-bis.1, comma 2; art. 416-bis.2 (richiamata)
La Corte ha rilevato che l'imputato ha già ottenuto l'applicazione di una circostanza collegata all'art. 416-bis (collaborazione) e che tale intervento incide sulla valutazione dell'aggravante mafiosa; l'applicazione della circostanza può influire sulla permanenza o meno dell'aggravante e sul giudizio di pericolosità sociale
Reato contestato: esercizio arbitrario delle proprie ragioni; citato per indicare le fattispecie ascritte all'imputato
art. 23 L. 110/1975 e art. 648 cod. pen.
Norme richiamate per la detenzione illegale e la ricettazione dell'arma sequestrata; utilizzate per la descrizione dei reati contestati
Richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca della misura della libertà vigilata; la Corte ha ritenuto che la valutazione della persistenza della pericolosità sociale non possa essere semplicemente rinviata al magistrato di sorveglianza
Massime di principio
- La circostanza attenuante del "ravvedimento operoso" (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990) richiede che le informazioni fornite siano nuove, oggettivamente utili e tali da consentire un risultato investigativo perseguibile solo grazie alla collaborazione; non basta che le dichiarazioni siano generiche o contestuali alle già note piazze di spaccio
- La valutazione dell'attenuante del ravvedimento operoso va fatta anche alla luce di eventuali procedimenti connessi: se le dichiarazioni sono state effettivamente "utilmente impiegate" in altri processi, questo può giustificare l'applicazione dell'attenuante
- Le attenuanti speciali (art. 73, comma 7 vs art. 74, comma 7 d.P.R. 309/1990) hanno presupposti diversi e non si assimilano automaticamente; occorre verificare caso per caso quale attenuante, se presente, sia applicabile
- Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche deve considerare complessivamente il valore della collaborazione post-fatto e il contegno processuale dell'imputato; la Corte deve motivare esplicitamente il diniego di prevalenza se lo nega
- La valutazione della pericolosità sociale deve essere compiuta in sede di merito e non rinviata all'esecuzione quando la pena inflitta è inferiore a dieci anni e vi siano effetti sulla qualificazione delle aggravanti (ad esempio l'elisione dell'aggravante "mafiosa")
- Se in atti è prodotta una sentenza o altri provvedimenti relativi a procedimenti connessi che attestano l'uso delle dichiarazioni del collaborante, la Corte di merito è tenuta ad esaminarli espressamente e a motivare la rilevanza o meno di tali elementi ai fini dell'applicazione delle attenuanti
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