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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23216/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa a seguito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità dell'imputato per un tentativo di furto aggravato in concorso, con pena di otto mesi di reclusione ed euro 160 di multa, attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riduzione per il rito, sospensione condizionale e concessione della non menzione. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo denuncia una radicale carenza di motivazione sulla determinazione dell'entità della pena; il secondo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., oltre che con gli artt. 6 CEDU e 48 della Carta di Nizza, sostenendo che l'obbligo di presentare il ricorso tramite un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione comprima il diritto di autodifesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la previsione della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime in modo costituzionalmente illegittimo le facoltà difensive. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato nella contestazione del reato in concorso, poi oggetto di riqualificazione in tentativo

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, richiamata nella sentenza di merito

  • art. 625 n. 4 c.p.

    aggravante contestata e poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche

  • art. 625 n. 6 c.p.

    aggravante contestata e poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato; la violazione comporta inammissibilità

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità de plano

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 111, comma 7, Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla CEDU e alla Carta di Nizza

  • art. 6, par. 3, lett. c) CEDU

    richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 48, comma 2, Carta di Nizza

    richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rappresentanza tecnica è condizione necessaria di validità dell'atto di ricorso: il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale.
  • La previsione legislativa che impone il patrocinio tecnico in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e, di per sé, non viola il diritto di difesa né i parametri costituzionali e convenzionali richiamati.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già risolta in senso conforme dalle Sezioni Unite non impone ulteriori approfondimenti quando il ricorrente non prospetti argomenti nuovi o decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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