Cassazione Penale, Ordinanza n. 23216/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa a seguito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità dell'imputato per un tentativo di furto aggravato in concorso, con pena di otto mesi di reclusione ed euro 160 di multa, attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riduzione per il rito, sospensione condizionale e concessione della non menzione. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo denuncia una radicale carenza di motivazione sulla determinazione dell'entità della pena; il secondo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., oltre che con gli artt. 6 CEDU e 48 della Carta di Nizza, sostenendo che l'obbligo di presentare il ricorso tramite un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione comprima il diritto di autodifesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la previsione della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime in modo costituzionalmente illegittimo le facoltà difensive. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato nella contestazione del reato in concorso, poi oggetto di riqualificazione in tentativo
norma incriminatrice del furto, richiamata nella sentenza di merito
aggravante contestata e poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche
aggravante contestata e poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori
il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato; la violazione comporta inammissibilità
richiamato per la declaratoria di inammissibilità de plano
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
art. 111, comma 7, Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato
art. 117, comma 1, Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla CEDU e alla Carta di Nizza
art. 6, par. 3, lett. c) CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
art. 48, comma 2, Carta di Nizza
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rappresentanza tecnica è condizione necessaria di validità dell'atto di ricorso: il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale.
- La previsione legislativa che impone il patrocinio tecnico in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e, di per sé, non viola il diritto di difesa né i parametri costituzionali e convenzionali richiamati.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già risolta in senso conforme dalle Sezioni Unite non impone ulteriori approfondimenti quando il ricorrente non prospetti argomenti nuovi o decisivi.
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