Cassazione Civile, Ordinanza n. 17109/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società cessionaria di crediti bancari aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace una compravendita immobiliare con cui la ricorrente, indicata come debitrice, aveva venduto un appartamento a un terzo. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado per difetto, tra gli altri presupposti, della partecipatio fraudis del compratore. La Corte d'appello, pur confermando il rigetto, aveva regolato le spese ponendole a carico dell'appellante nei confronti del terzo acquirente e compensandole invece tra la cessionaria attrice e la venditrice, motivando la compensazione con il fatto che la venditrice era 'effettivamente debitrice' in base a una sentenza ancora appellata. Con il ricorso per cassazione la parte venditrice ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la motivazione sulle spese era inconferente perché faceva leva su una pretesa qualità debitoria non definitivamente accertata e comunque relativa a un presupposto dell'azione revocatoria, non a una ragione idonea a escludere la soccombenza integrale conseguente al rigetto totale della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha osservato che la mera sussistenza di un credito, anche litigioso, è sufficiente per legittimare l'azione revocatoria, ma l'accertamento di tale presupposto non coincide con una soccombenza della convenuta in quanto debitrice, se la domanda è stata comunque respinta per difetto di altri presupposti, con rigetto integrale di un'unica domanda proposta contro più convenuti. Ne deriva che la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello non era sorretta da una motivazione logicamente e giuridicamente idonea, né erano indicate gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria; la sussistenza di un credito, anche litigioso, è sufficiente per agire in revocatoria
regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite
la compensazione delle spese è consentita solo nei limiti previsti dalla norma e richiede una motivazione idonea; occorrono gravi ed eccezionali ragioni
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la soccombenza va valutata rispetto all'esito complessivo della singola domanda proposta: se la domanda è integralmente rigettata, la parte che l'ha proposta è normalmente soccombente, anche se uno dei presupposti della domanda coincide con un fatto favorevole alla controparte.
- La qualità di debitore o l'accertamento di un credito litigioso, quando costituiscono uno dei presupposti sostanziali dell'azione proposta, non bastano da soli a giustificare la compensazione delle spese se la domanda viene respinta per la mancanza di altri presupposti concorrenti.
- La compensazione delle spese è una deroga alla regola della soccombenza e richiede una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta, non potendo essere fondata su affermazioni inconferenti o su ragioni non riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.
- L'esistenza di un credito anche litigioso è sufficiente a fondare la legittimazione ad agire in revocatoria ordinaria, ma non incide automaticamente sulla regolazione delle spese se il giudizio si conclude con il rigetto della domanda per difetto di altri elementi costitutivi.
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