Cassazione Penale, Sentenza n. 32036/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23/09/2021. Il difensore del Marchionne (Avv. Alessandro Paletta) deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 448, comma 1, c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per non aver applicato la pena richiesta con l'istanza di patteggiamento precedentemente respinta in primo grado. Si sosteneva che, dopo la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (riguardante la sostanza "extasy"), la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la pena concordata oggetto della richiesta di patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui il giudice d'appello può accogliere una richiesta di patteggiamento rigettata in primo grado soltanto se è chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originarie: nel caso di specie la richiesta di patteggiamento riguardava tutte le sostanze (cocaina, extasy, marijuana, hashish), mentre in primo grado l'imputato era stato ritenuto responsabile soltanto per extasy, marijuana e hashish (assolto per lidocaina). Inoltre la Corte di appello aveva riqualificato i fatti solo con riguardo all'extasy; ciò ha impedito l'applicazione della pena oggetto del patteggiamento originario. La Cassazione ha inoltre rilevato che la doglianza configurava un "error in procedendo" e ha potuto esaminare gli atti, confermando l'assenza di violazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in via equitativa, salvo che non fosse provata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Consente la riqualificazione della fattispecie in relazione alla specifica sostanza. Nel caso esaminato la Corte territoriale ha riqualificato il possesso con riferimento all'extasy, modificando la rilevanza penale di quella specifica sostanza e incidendo sulla possibilità di applicare il patteggiamento originario.
codice di procedura penale - art. 448
art. 448, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina l'accoglimento dell'istanza di applicazione della pena (patteggiamento). La pronuncia evidenzia che, anche se il patteggiamento era stato chiesto, il giudice d'appello può accogliere una domanda rigettata in primo grado solo se è chiamato a pronunciarsi sulle stesse imputazioni originarie; un mutamento o una parziale esclusione di imputazioni impedisce l'automatica applicazione della pena concordata.
codice di procedura penale - art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte richiama che i vizi di motivazione non possono essere prospettati come tali quando ci si riferisce a questioni di diritto senza dedurre la specifica violazione di legge.
codice di procedura penale - art. 616
Norma sulla condanna alle spese processuali: il ricorrente inammissibile è tenuto al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Fornisce criteri sull'eventuale aggravio economico a carico del ricorrente mediante versamento alla Cassa delle Ammende: la somma può essere ordinata se non si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in via equitativa.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può accogliere una richiesta di patteggiamento rigettata in primo grado solo se è chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originarie; modifiche nelle imputazioni (assoluzioni o riqualificazioni parziali) impediscono l'automatica applicazione della pena precedentemente concordata.
- La riqualificazione del fatto (es. ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) può cambiare la configurazione giuridica della condotta e incidere sulla percorribilità del patteggiamento originario.
- Se il ricorso denuncia un "error in procedendo", la Cassazione può esaminare gli atti e i fatti per verificare la fondatezza dell'assunto; tuttavia la mera lamentela di carenza di motivazione su questioni di diritto richiede la specifica indicazione della norma violata.
- I vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) non sono utilizzabili per contestare questioni di diritto salvo che non sia dedotta la violazione normativa concreta; per le questioni giuridiche occorre proporre il motivo di diritto corrispondente.
- Quando la richiesta di patteggiamento riguarda più imputazioni e alcune di esse non trovano conferma in primo grado, la congruità e l'oggetto del patteggiamento devono essere riesaminati: non è possibile imporre al giudice d'appello di applicare una pena concordata che originariamente copriva fatti poi esclusi.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a un contributo alla Cassa delle Ammende, salvo prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32015/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32017/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32021/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32024/2022 del 31/08/2022
- Sentenza penale · 31 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32025/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →