Cassazione Penale, Sentenza n. 14332/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina del 03/11/2021 che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il decreto del 07/10/2021 con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione del controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. 159/2011. L'inammissibilità era stata dichiarata perché l'atto era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che aveva emesso il provvedimento, secondo la disciplina introdotta dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del d.l. 137/2020. Il ricorrente deduceva: (i) questione di legittimità costituzionale della disposizione per presunta disparità di trattamento rispetto ai riesami e agli appelli cautelari; (ii) errata applicazione/interpretazione e richiesta di estensione analogica della deroga prevista per il Tribunale del riesame anche al caso dell'appello contro il decreto di rigetto ex art. 34-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 137/2020 sia chiaro: la deroga che consente l'ammissibilità di impugnazioni trasmesse all'indirizzo PEC del Tribunale del riesame vale solo per le richieste di riesame e per gli appelli contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali; per tutte le altre impugnazioni (comprese quelle relative ai decreti sulle misure di prevenzione e al controllo giudiziario delle aziende) l'atto deve essere inviato all'indirizzo PEC indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello trasmesso al PEC del riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
"[f]ermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis [...] l'impugnazione è altresì inammissibile: [...] e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati"
La norma impone, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione trasmessa via PEC, l'invio all'indirizzo indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento; solo per riesami e appelli cautelari è prevista la possibilità di invio al PEC del Tribunale del riesame
art. 34-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disciplina il controllo giudiziario delle aziende nell'ambito delle misure di prevenzione; nel caso di specie l'impugnazione concerne il rigetto della richiesta di applicazione di tale misura
art. 34, comma 6, d.lgs. 159/2011
Prevede modalità e rimedi relativi alle istanze previste dall'art. 34-bis; citato come base normativa della richiesta originaria di controllo giudiziario delle aziende
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica l'articolazione e il Tribunale competente per il riesame; richiamato nella norma che individua il PEC del Tribunale del riesame per specifiche impugnazioni
Richiamato dalla disposizione sull'adozione telematica delle impugnazioni; residuale rispetto alle concrezioni dell'art. 24 d.l. 137/2020
Richiamato nel ragionamento come riferimento ai termini ordinari delle impugnazioni, in relazione alla motivazione circa la deroga per i termini ridotti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna per spese processuali e l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) nel caso di ricorso inammissibile
Cost.: artt. 3, 24, 111, 117 (richiamati dal ricorrente)
Riferimento costituzionale invocato nella questione di legittimità (uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo, competenza legislativa) ma la Corte ha ritenuto la questione manifesta infondata
Cedu: art. 6 (richiamato dal ricorrente)
Riferimento al diritto a un processo equo invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione né fondatezza della questione sollevata
Massime di principio
- Controllare sempre l'indirizzo PEC esatto indicato dal provvedimento o dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi per l'ufficio che ha emesso l'atto: l'invio al PEC sbagliato può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La deroga che consente l'uso del PEC del Tribunale del riesame è limitata alle sole fattispecie espressamente indicate (richieste di riesame e appelli contro ordinanze cautelari): non è possibile estenderla per analogia ad altre impugnazioni.
- Se l'impugnazione ha termini abbreviati, verificare espressamente le disposizioni speciali che possono prevedere indirizzi PEC distinti; non bastano ragioni di tempestività o di buon esito del deposito telematico per giustificare l'invio ad altro indirizzo.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme chiare e di recente introduzione rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate: valutare la possibilità di rimedi alternativi o di impugnazioni cautelari immediate ove consentito.
- L'inammissibilità per errata trasmissione telematica può essere sanzionata anche con condanne pecuniarie e spese: prestare massima attenzione alle forme di deposito elettronico per evitare sanzioni.
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