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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08711/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova già concesso. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca sarebbe stata sproporzionata rispetto al fatto addebitato, contraria al principio di gradualità, adottata senza considerare misure meno afflittive e sorretta da motivazione apparente; ha inoltre lamentato l'omesso esame di elementi a sé favorevoli. La Corte rileva però che tali censure mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo ampio e puntuale sulla gravità della condotta e sulla sua incidenza negativa sul percorso rieducativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito una motivazione adeguata e logica sulla revoca dell'affidamento in prova, valorizzando la gravità di una condotta integrante reato e caratterizzata da comportamento gravemente minaccioso e intimidatorio nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, posto in essere perché il soggetto non intendeva accettare un divieto. Le doglianze del ricorrente sono state considerate come richiesta di una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La decisione richiama implicitamente l'istituto dell'affidamento in prova e la possibilità della sua revoca in presenza di condotte incompatibili con la funzione rieducativa della misura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla revoca dell'affidamento in prova, non è consentita una rivalutazione del merito delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di sorveglianza quando la motivazione dell'ordinanza sia congrua e logicamente coerente.
  • La revoca della misura alternativa può essere sorretta dalla gravità di una condotta commessa durante l'esecuzione della misura, specie se essa evidenzia la mancata adesione alla finalità rieducativa del trattamento.
  • Le censure di sproporzione, di mancato rispetto della gradualità o di omessa valorizzazione di elementi favorevoli sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di fatto già motivate dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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