Sentenza n. 212/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo n. 1027 del 4.11.2025, comunicata a mezzo p.e.c. il 5.11.2025 e pubblicata sul sito istituzionale il 7.11.2025, di approvazione dei verbali e degli esiti della “Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali FSCRI_Ri_2-279” (CUP: E47H24000020002 - CIG: B869592DF7) e di correlata aggiudicazione dell'appalto in favore di Oraizon S.r.l. per l'importo pari a € 11.636.873,39, oltre € 112.015,84 per costi della sicurezza e IVA come per legge; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo alla proposta di aggiudicazione, nonché a tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata dal n. 1 al n. 6 nella parte in cui, in luogo della esclusione, si dispone l'ammissione dei primi sette classificati; nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 124 c.p.a. nel senso del conseguimento dell'aggiudicazione e della stipula del contratto in favore dell'epigrafato RTI ricorrente, se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in forza della impugnata aggiudicazione e, quindi, accoglimento della presente domanda da intendersi quale domanda di subentro; ovvero per la condanna al risarcimento per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la invocata reintegrazione in forma specifica. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da F&I LAVORI SRL il 12/1/2026 : PER L’ANNULLAMENTO - della Determina dirigenziale AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche - Centrale Unica Di Committenza della Provincia di Teramo del 04.11.2025 n. 1027, avente ad oggetto “lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali FSCRI_RI_2-279_Aggiudicazione Lavori_CUP: E47H24000020002 CIG: B869592DF7” con la quale veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto della Determina in favore della Oraizon srl; - di tutti i verbali di gara; - ove occorrer possa, del Bando/Disciplinare di gara, nelle parti impugnate con il presente ricorso incidentale; - di ogni altro atto e/o provvedimento – anche di estremi sconosciuto – presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di approvazione dei verbali e aggiudicazione di una procedura aperta per lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale di strade provinciali, nonché atti di gara con ammissione dei primi sette classificati
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, ottava classificata, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'operatore economico primo classificato, sostenendo che i primi sette concorrenti avrebbero dovuto essere esclusi. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa dichiarazione specifica dell'impegno ad assicurare, nell'esecuzione dell'appalto, una quota del 30% di occupazione giovanile, assumendo che l'omissione non fosse sanabile mediante soccorso istruttorio. Con il secondo motivo ha contestato il possesso, da parte dell'aggiudicataria e di altri concorrenti, del requisito di capacità costituito dall'attestazione SOA per la categoria prevalente OG3, classe VII o superiore, sostenendo che il requisito dovesse essere parametrato al valore globale stimato dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo, pari a euro 14.779.542,07, anziché al solo importo complessivo effettivamente finanziato di euro 12.316.285,06. Con il terzo motivo ha dedotto l'incompletezza e l'irregolarità delle offerte tecniche di vari concorrenti, con particolare riferimento al computo metrico delle migliorie, sostenendo che tali carenze imponessero l'esclusione. Ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto, o, in subordine, il risarcimento per equivalente. La seconda classificata ha proposto ricorso incidentale, volto a contestare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso principale e a ottenere l'annullamento degli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il disciplinare non imponeva una dichiarazione autonoma e separata sull'impegno occupazionale e che l'impegno risultava validamente assunto mediante la dichiarazione generale di accettazione senza riserve del bando, del disciplinare e del capitolato, nei quali l'obbligo era previsto. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il quinto d'obbligo potesse essere incluso nel valore stimato solo se costituisse un'opzione reale, programmabile e assistita da adeguata copertura finanziaria. Nel caso concreto, l'incremento del valore sino a euro 14.779.542,07 era privo di copertura finanziaria ed era stato confermato dalla stessa Provincia come un refuso derivante dal modello ANAC; pertanto, il valore rilevante ai fini della qualificazione SOA era quello effettivamente finanziato di euro 12.316.285,06. La censura, tuttavia, è stata respinta perché, alla luce di tale valore, non risultava dimostrata la carenza del requisito di qualificazione degli operatori contestati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di utilità concreta, poiché anche l'eventuale accoglimento non avrebbe consentito alla ricorrente di raggiungere la prima posizione, essendo stati respinti i primi due motivi. Il TAR lo ha comunque ritenuto infondato nel merito: il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, l'allegazione del computo metrico delle migliorie, documento effettivamente prodotto dai concorrenti; l'eventuale mancata riproduzione di singole voci nel computo costituiva un profilo valutabile dalla commissione, non una causa di esclusione. La relazione illustrativa conteneva infatti le migliorie e rendeva le offerte valutabili, mentre il computo metrico aveva funzione accessoria di sintesi e quantificazione. La valutazione di credibilità e affidabilità delle offerte tecniche rientrava nella discrezionalità della commissione e non risultava affetta da irrazionalità o irragionevolezza. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, in favore della Provincia; le spese sono state compensate nei confronti della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
La procedura è stata svolta con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il valore stimato dell'appalto deve comprendere opzioni o rinnovi solo quando siano esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e, secondo la decisione, siano reali, effettivamente programmabili e assistiti da adeguata copertura economico-finanziaria.
È richiamato nel motivo relativo alla determinazione dei requisiti e alla documentazione di gara, senza una specifica ulteriore applicazione autonoma nella motivazione.
È richiamato nel motivo relativo alle offerte tecniche, senza una specifica ulteriore applicazione autonoma nella motivazione.
È richiamato tra le norme contestate in relazione ai requisiti di partecipazione, senza una specifica ulteriore applicazione autonoma nella motivazione.
È richiamato in relazione ai requisiti di capacità e qualificazione degli operatori economici, con valutazione della qualificazione SOA in rapporto al valore effettivo dell'appalto.
È richiamato tra le norme dedotte in relazione alla qualificazione e alle modifiche contrattuali, senza una specifica ulteriore applicazione autonoma nella motivazione.
È richiamato in relazione al sistema di qualificazione SOA, la cui misura deve essere parametrata all'importo reale ed effettivamente finanziabile dell'appalto.
La ricorrente ha formulato domanda di risarcimento in forma specifica, subentro e, in subordine, risarcimento per equivalente; tali domande sono rimaste assorbite dal rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il valore stimato di un appalto può comprendere il quinto d'obbligo o altre opzioni soltanto quando esse siano concretamente previste, realisticamente programmabili e assistite da adeguata copertura finanziaria; una maggiorazione meramente nominale o derivante da un refuso non può incidere sui requisiti di qualificazione degli operatori economici.
- La qualificazione SOA deve essere commisurata all'importo effettivamente appaltabile e finanziato, non a un valore teorico risultante dall'inclusione di opzioni prive di concreta esercitabilità.
- Quando la lex specialis non richiede una dichiarazione autonoma e separata per un obbligo di esecuzione, l'impegno può risultare dalla dichiarazione generale con cui il concorrente accetta integralmente bando, disciplinare e capitolato contenenti tale obbligo; l'omessa dichiarazione separata non giustifica l'esclusione.
- La mancata riproduzione di singole voci nel computo metrico delle migliorie non equivale all'omessa produzione del documento richiesto a pena di esclusione, quando le migliorie siano comunque descritte nella relazione illustrativa e risultino valutabili dalla commissione.
- La contestazione delle offerte degli altri concorrenti è inammissibile per carenza di interesse quando, anche a seguito dell'eventuale accoglimento, il ricorrente non potrebbe conseguire la prima posizione in graduatoria.
- La valutazione della credibilità e affidabilità delle offerte tecniche appartiene alla discrezionalità della commissione giudicatrice ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di irrazionalità o manifesta irragionevolezza.
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