Cassazione Penale, Ordinanza n. 24432/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Ha inoltre denunciato il travisamento della prova. La Corte di legittimità ha rilevato che la censura, in sostanza, riproduceva pedissequamente i motivi già proposti in appello e disattesi dalla Corte territoriale, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte di merito aveva escluso i presupposti applicativi, valorizzando il fatto che l'episodio era stato commesso a breve distanza temporale da un altro reato contro il patrimonio e mentre l'imputato era ancora sottoposto a misura cautelare per quel diverso titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita, in sede di legittimità, una censura che si limiti a reiterare le doglianze d'appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condiviso il giudizio della Corte territoriale sull'insussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., perché il fatto non poteva essere considerato di lieve entità alla luce della prossimità temporale con un precedente reato contro il patrimonio e della pendenza di una misura cautelare. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità non è applicabile quando, in concreto, il fatto non sia di lieve entità; la valutazione può tener conto anche della vicinanza temporale con altri reati e della posizione cautelare dell'imputato al momento del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello, se non contiene una critica specifica, puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del travisamento della prova non può tradursi in una mera reiterazione delle contestazioni di merito già esaminate e respinte, ma deve confrontarsi con le ragioni decisive poste a base della decisione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta della lievità del fatto; essa può essere esclusa quando la condotta si inserisca in un contesto di reiterazione ravvicinata di reati e di perdurante sottoposizione dell'agente a misura cautelare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →