Sentenza n. 648/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 48/2024, che aveva riconosciuto al docente il diritto alla carta elettronica per le annualità indicate nella pronuncia
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 48/2024, pubblicata il 15 novembre 2024, notificata il 5 febbraio 2025 e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per le annualità indicate. Ha documentato la notifica della sentenza all’Amministrazione, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza il 12 gennaio 2026; il ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha effettivamente soddisfatto il credito oggetto del giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’esecuzione è avvenuta tardivamente e soltanto dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato in data 4.1.2026 e depositato il successivo 5.1.2026 parte ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) per le annualità ivi indicate.
La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
A fondamento della domanda deduce, e comprova con pertinente documentazione, che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, è passata in giudicato ed è pure decorso, al tempo della notifica del presente ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni è indicato come condizione maturata prima della proposizione dell’ottemperanza.
Alla luce di quanto ora esposto al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata riconosciuta e documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale il ricorrente ha agito in ottemperanza.
La soddisfazione documentata del credito durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione soddisfa integralmente e documenta il credito oggetto del giudicato dopo la proposizione del ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione esegue tardivamente il giudicato e soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, anche se la domanda di ottemperanza non richiede più una decisione nel merito.
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