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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27027/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia trae origine da un’apertura di credito in conto corrente stipulata il 17 luglio 2003 per € 150.000, garantita da pegno su titoli obbligazionari del valore nominale di € 167.000. Nel novembre 2005 la correntista convenne la banca, contestando, tra l’altro, l’acquisto dei titoli e la gestione del conto, deducendo carenze informative, l’omessa tempestiva revoca dell’affidamento e la prosecuzione di interessi e costi su un rapporto inattivo. Separata la questione relativa all’acquisto dei titoli, definita con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di L’Aquila condannò la correntista a pagare alla banca € 231.573,18. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 7 aprile 2021, accolse l’appello della banca e parzialmente quello incidentale della correntista: giudicò indeterminata la clausola che rinviava al parametro “Top Rate ABI”, applicò il tasso sostitutivo dell’art. 117 TUB e riconobbe interessi successivi alla formazione del saldo; condannò quindi la correntista al pagamento dell’importo risultante dalla detrazione, da € 315.217,88, della differenza tra il tasso passivo applicato e quello sostitutivo, oltre agli interessi successivi al 31 dicembre 2010 al tasso sostitutivo. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso principale, sostenendo che il “Top Rate ABI” fosse un parametro oggettivo e determinabile e censurando la nullità della clausola e la conseguente applicazione del tasso sostitutivo. La correntista ha proposto ricorso incidentale condizionato con quattro motivi: omesso esame dell’usura originaria e mancata applicazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c.; omesso esame della dedotta illegittima applicazione unilaterale del tasso dopo la cessazione delle rilevazioni del parametro; omesso esame delle contestazioni relative alla disciplina dei conti dormienti e alla mancata realizzazione del pegno; e illegittimo richiamo ai fogli informativi per la determinazione dei tassi TAN, TAE e TAC. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di specificità e perché le censure non superavano la valutazione di merito sull’assenza di prova di un indice esterno oggettivo; ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, proposto il 13 giugno 2022 oltre il termine lungo, scaduto il 7 maggio 2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ribadito che il tasso d’interesse può essere determinato per relationem soltanto se il contratto richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, idonei alla concreta determinazione del tasso e non rimessi alla determinazione unilaterale della banca. La verifica concreta della determinatezza o determinabilità costituisce giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti dei vizi motivazionali rilevanti e dell’omesso esame di un fatto decisivo, alle condizioni indicate dalla sentenza. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva rilevato l’assenza di prova dei rilevamenti dell’indice; la ricorrente principale non aveva specificamente dedotto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., di averli prodotti o allegati e aveva censurato una valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., perché tardivo: la sentenza d’appello era stata pubblicata il 7 aprile 2021, il termine lungo di dodici mesi era scaduto il 7 maggio 2022 e l’impugnazione incidentale era stata proposta il 13 giugno 2022. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i quattro motivi incidentali. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere alla controricorrente € 5.700,00 per le spese del giudizio di Cassazione, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stata inoltre attestata, per la sola ricorrente principale, la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 4, d.lgs. 385/1993 (TUB)

    nell’attuale vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca

    Il rinvio contrattuale a un parametro esterno per determinare gli interessi è valido solo se richiama criteri prestabiliti ed elementi oggettivamente individuabili e concretamente utilizzabili, non determinati unilateralmente dalla banca.

  • art. 366 c.p.c.

    nel momento in cui la Corte d’appello è venuta ad evidenziare l’assenza di adeguata allegazione e produzione del rilevamento dell’indice, onere primario dell’odierna ricorrente nella presente sede di legittimità sarebbe stato quello di dedurre – nel rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. - di avere invece prodotto ed allegato i rilevamenti periodici di cui la Corte territoriale ha lamentato l’assenza

    Chi ricorre per cassazione contestando che il giudice di merito abbia rilevato la mancanza di prova deve indicare specificamente di avere allegato e prodotto gli elementi probatori asseritamente trascurati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la valutazione, caso per caso, in ordine alla concreta determinatezza o determinabilità del tasso di interesse applicato al singolo rapporto viene a costituire un giudizio di fatto che risulta riservato al giudice di merito e che non è nonsindacabile in sede di legittimità ove il giudizio medesimo, da un lato, sia sorretto da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione - effetto della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54, D.L. n. 83/2012 - e, dall’altro lato, non risulti viziato – anche sotto il profilo del travisamento di una prova – dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, sempre a condizione che non operi la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.

    La determinabilità concreta del tasso è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è censurabile nei limiti del minimo costituzionale della motivazione e dell’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, salvo la preclusione prevista dall’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impugnazione

    Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. – pari a dodici mesi, essendo stato instaurato il giudizio nel 2005, e quindi ben prima del 4 luglio 2009 - alla data del 7 maggio 2022

    Per il giudizio instaurato nel 2005, la sentenza applica il termine lungo di impugnazione di dodici mesi e ne individua la scadenza, nel caso concreto, al 7 maggio 2022.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto"

    La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto; la sentenza precisa che tale attestazione riguarda il solo ricorso principale e non quello incidentale tardivo divenuto inefficace.

Massime di principio

  • La determinazione per relationem del tasso d’interesse è ammissibile quando il contratto richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e idonei a determinare concretamente il tasso, purché non siano rimessi alla determinazione unilaterale della banca.
  • La verifica della concreta determinatezza o determinabilità del tasso d’interesse è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in Cassazione può essere censurato solo nei limiti dei vizi motivazionali ammessi e dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, ferme le preclusioni processuali.
  • Chi censura in Cassazione l’accertamento del giudice di merito circa la mancanza di prova deve indicare specificamente di avere allegato e prodotto gli elementi probatori che assume siano stati trascurati; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione della prova.
  • Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile; in tale ipotesi il giudice di legittimità non esamina nel merito i motivi incidentali.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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