Cassazione Civile, Sentenza n. 21614/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Paraninfi impugna la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che, pur confermando la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con la Regione, ha rideterminato le differenze retributive escludendo la compensazione per ferie e riposi non goduti e ha ritenuto non applicabile l'indennità prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183/2010 ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La ricorrente deduce: (i) errata interpretazione dell'art. 32/2010 e incompatibilità con l'art. 36 d.lgs. 165/2001; (ii) omesso e/o errato esame sulla prova della mancata fruizione delle ferie: la Corte d'Appello ha posto a carico del lavoratore l'onere di provare di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie invece che l'amministrazione; (iii) violazione del giudicato interno sulla quantificazione in giorni (17) delle ferie non godute e mancata specificazione del motivo di appello da parte della Regione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo e secondo e rigettato il terzo. Ha affermato che: (a) l'indennità di cui all'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183/2010 si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine in presenza di reiterazione illegittima dei contratti, riconoscendo il carattere di "danno presunto"/"danno comunitario"; (b) l'onere di provare di aver garantito la fruizione delle ferie spetta al datore di lavoro (la PA) alla luce della direttiva 2003/88/CE, della giurisprudenza della CGUE e delle regole nazionali: pertanto la Corte d'Appello ha erroneamente posto a carico del lavoratore la prova della mancata fruizione delle ferie e dei permessi; (c) non sussiste il vizio di giudicato invocato sul numero di giorni di ferie, perché la quantificazione faceva parte del capo unico della decisione e fu impugnata nella sua globalità. Per tali ragioni la sentenza impugnata viene cassata nei punti indicati e rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e nuova liquidazione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorso in relazione al risarcimento per mancata conversione; la Corte usa la norma come parametro insieme all'art. 32 legge 183/2010 per distinguere trasformazione del rapporto e risarcimento.
art. 32, commi 5 e 6, legge n. 183/2010
L'indennità prevista si configura come danno presunto di natura sanzionatoria e "danno comunitario" e si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine in presenza di reiterazione illegittima dei contratti; è esaustiva del danno da indebita frammentazione.
Richiamata come interpretazione autentica dell'art. 32/2010 confermante la natura e portata dell'indennità.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito il trattamento in camera di consiglio con deposito di conclusioni scritte; richiamata nel contesto processuale.
Direttiva 2003/88/CE (art. 7, par. 2)
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro
Stabilisce il diritto minimo alle ferie retribuite e il principio che la monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto; impone obblighi al datore di lavoro e influisce sull'onere della prova.
Attuazione della direttiva 2003/88/CE nell'ordinamento italiano; sancisce che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da indennità salvo alla cessazione.
CCNL Enti Locali, art. 18
all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse
Fornisce il parametro contrattuale per il diritto alle ferie e la monetizzazione in caso di cessazione.
Richiamato per il principio di corrispettività della retribuzione; l'indennità sostitutiva delle ferie ha natura retributiva e quindi rientra nella garanzia dell'art. 2126 per le prestazioni effettuate in violazione delle norme a tutela del lavoratore.
giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-118/13 Bollacke; C-684/16 Max Planck; C-350/06 e C-520/06 Schultz-Hoff; C-762/18 e C-37/19 QH)
La CGUE ha chiarito che: il diritto alle ferie è effettivo e imperativo; la monetizzazione è ammessa solo alla cessazione; il datore di lavoro deve adottare misure concrete per consentire la fruizione delle ferie e l'onere della prova circa tale diligenza grava sul datore di lavoro.
Sezioni Unite Cass. sent. n. 5072/2016
Stabilisce criteri di agevolazione probatoria per i lavoratori che contestano la natura autonoma di rapporti caratterizzati da reiterazione di contratti a termine o collaborazioni, in conformità al diritto UE; richiamata per sostenere l'applicabilità dell'art. 32 anche al caso di collaborazioni non genuine.
varia giurisprudenza nazionale (Cass. nn. 262/2015, 17248/2018, 38/2022, 6046/2018, 3476/2020, 3170/2022, 37589/2021)
Giurisprudenza richiamata per i princìpi: l'indennità ex art. 32 è esaustiva del danno da frammentazione; non incide sul diritto a retribuzioni per prestazioni effettivamente rese; sul riparto degli oneri probatori in materia di ferie; e sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Massime di principio
- In presenza di reiterazione illegittima di contratti atipici (collaborazioni coordinate e continuative o contratti a termine), trova applicazione l'art. 32 l. 183/2010: l'indennità prevista è un danno presunto di carattere sanzionatorio ("danno comunitario"), anche se non è possibile la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato ex art. 36 d.lgs. 165/2001.
- Quando il giudice accerta la natura subordinata del rapporto partendo da contratti formalmente autonomi, l'amministrazione/datore di lavoro ha l'onere di provare di aver garantito e concretamente reso possibile la fruizione delle ferie e dei riposi previsti; se non lo prova, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie.
- L'indennità sostitutiva delle ferie ha natura retributiva e risarcitoria: è correlata alle prestazioni effettivamente svolte e beneficia della protezione prevista dall'art. 2126 cod. civ.
- Il ricorso al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza della CGUE è vincolante nella determinazione degli oneri probatori e nella valutazione del diritto alle ferie e alla loro monetizzazione; i giudici nazionali devono garantire l'effetto utile di tali diritti.
- La configurazione del giudicato interno richiede che la parte non impugnata costituisca un capo autonomo e risolutivo; se la quantificazione è parte di un capo unico complesso, la mancata impugnazione non necessariamente determina giudicato.
- Il lavoratore che contesta la qualificazione autonoma del rapporto dovrebbe allegare la reiterazione e le condizioni del rapporto per beneficiare della facilitazione probatoria prevista dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite 5072/2016).
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