Cassazione Civile, Sentenza n. 21609/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, pur avendo riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro derivanti da ripetute collaborazioni coordinate e continuative con la Regione Abruzzo, aveva: a) escluso l'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, della legge n.183/2010 ritenendola prevista solo per i contratti a termine e non per le collaborazioni coordinate; b) sottratto dalle differenze retributive il compenso sostitutivo per ferie e permessi non goduti, ponendo l'onere della prova della mancata fruizione sul lavoratore; c) dedotto nullità per presunta violazione del giudicato interno sulla quantificazione in giorni delle ferie non godute. Il ricorso in Cassazione denunciava violazioni normative e omissione di esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso e rigettato il terzo. In particolare: 1) ha affermato che l'indennità di cui all'art. 32, commi 5 e 6, L. n. 183/2010 si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine quando vi sia reiterazione dei contratti illegittimi, dovendosi riconoscere il risarcimento parametrato all'art. 32 quale "danno presunto" di natura sanzionatoria/comunitaria; 2) ha stabilito che la Corte d'Appello ha erroneamente posto a carico del lavoratore l'onere di provare la mancata fruizione delle ferie: in conformità alla direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della CGUE l'onere probatorio, in caso di mancata predisposizione o di gestione che impedisca la fruizione delle ferie, grava sul datore di lavoro che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per consentire la fruizione; 3) ha ritenuto infondata la censura sul presunto giudicato interno relativo alla quantificazione dei giorni di ferie. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle questioni accolte e rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6
L'indennità prevista è finalizzata a compensare il danno derivante dalla indebita frammentazione del rapporto e si applica anche, alla stregua del principio espresso dalle Sezioni Unite, alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine quando vi è reiterazione dei contratti; ha carattere di danno presunto/sanzionatorio ("danno comunitario").
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36
L'art. 36, comma 5, che disciplina la conversione del rapporto nel pubblico impiego non esclude il diritto al risarcimento: la Corte interpreta la norma in armonia con l'art. 32 L. 183/2010, riconoscendo il risarcimento anche in assenza di conversione.
Direttiva 2003/88/CE, art. 7, par. 2
«Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»
Stabilisce che la monetizzazione delle ferie è ammessa solo alla cessazione del rapporto; la Corte richiama la direttiva per affermare che il diritto alle ferie è imperativo e che l'onere di provare che il lavoratore ha potuto fruire delle ferie grava sul datore di lavoro.
D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10
Recepisce la direttiva 2003/88/CE nel diritto interno, prevedendo che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da indennità salvo cessazione del rapporto; conferma l'obbligo del datore di lavoro di garantire la fruizione.
CCNL Enti Locali, art. 18
Riconosce il diritto alle ferie retribuite e la monetizzazione alla cessazione; costituisce parametro di riferimento per la quantificazione delle ferie nei casi di riconoscimento del rapporto subordinato.
Garantisce la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie e la sua tutela come corrispettivo per prestazioni effettuate in violazione di norme di protezione del lavoratore.
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 5072 del 2016
Principio di agevolazione probatoria in caso di reiterazione di contratti illegittimi che deve favorire il lavoratore nel dimostrare l'abuso; principio richiamato e applicato anche alle collaborazioni non genuine.
Corte di Giustizia UE, sent. C-684/16 (Max Planck)
«il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite ... ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie ... l’onere della prova ... incombe al datore di lavoro»
La Corte italiana applica il principio secondo cui il datore di lavoro deve attivarsi per permettere la fruizione delle ferie e, se non provato, non può opporre la perdita del diritto; il peso della prova sulla fruizione grava sul datore.
Corte di Giustizia UE, sent. C-118/13 (Bollacke)
Riafferma che la monetizzazione delle ferie è subordinata alla cessazione del rapporto e che il diritto all'indennità non è soggetto ad altre condizioni quando ricorre la cessazione.
Corte di Giustizia UE, sent. C-350/06 e C-520/06 (Schultz-Hoff)
«Secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 2003/88/CE tratta il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto»
Conferma la correlazione tra diritto alle ferie e relativo pagamento: l'indennità sostitutiva ha funzione retributiva e risarcitoria collegata al periodo di riposo non goduto.
Sentenze della Cassazione richiamate (es. Cass. n. 262/2015, n. 17248/2018, n. 38/2022)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'esaurienza dell'indennità ex art. 32 per il danno da frammentazione e la distinzione dalle pretese retributive per le prestazioni effettivamente rese; principi richiamati e applicati nella decisione.
Massime di principio
- L'indennità prevista dall'art. 32 L. 183/2010 si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine quando i contratti sono stati reiterati: costituisce un'indennità presunta/sanzionatoria per la frammentazione anomala del rapporto.
- Il riconoscimento del danno ex art. 32 non preclude le pretese retributive relative alle prestazioni effettivamente svolte: il lavoratore può chiedere le differenze retributive per i periodi lavorati.
- In materia di ferie, se la qualificazione del rapporto come subordinato è accertata, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato misure concrete e la dovuta diligenza per consentire al lavoratore di fruire delle ferie; in mancanza, il diritto all'indennità sostitutiva sussiste.
- La direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della CGUE impongono che la monetizzazione delle ferie sia ammessa solo alla cessazione del rapporto e che il datore di lavoro non possa sottrarre il diritto a ferie non godute per inadempienze proprie.
- Il giudicato interno si forma solo sulle parti della decisione autonome e non impugnate: la mancata impugnazione non determina giudicato quando la questione è parte integrante di un capo unico deciso dal giudice.
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