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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21787/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato il 22/03/2018 per fatti connessi a procedimento penale (artt. 110, 319, 323, 640 c.p.). Il ricorrente censurava la tempestività della contestazione disciplinare sostenendo che l'ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune fosse venuto a conoscenza dei fatti già a febbraio 2011 (perquisizione del 15/02/2011, articoli di stampa del 16-17/02/2011, trasferimento d'incarico e missiva dell'ufficio disciplinare del 07/04/2011). La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la conoscenza certa e qualificata delle specifiche condotte contestate fosse avvenuta solo il 22/06/2012 (ricezione dell'ordinanza di misura interdittiva notificata a collega), per cui la contestazione del 06/07/2012 era tempestiva ai sensi di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto non contestasse un errore di diritto ma un accertamento di fatto (la data in cui l'ufficio disciplinare ha avuto conoscenza certa delle condotte), valutazione riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione, che in questo caso non è stato dedotto nei limiti richiesti. Pertanto il provvedimento di licenziamento e la sua tempestiva contestazione sono stati ritenuti corretti; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (€ 200 per spese, € 4.000 per compensi più oneri) e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamata dal ricorrente come norma di tutela del rapporto di lavoro e delle garanzie sindacali/disciplinari; la Corte non ha ritenuto che la violazione di tale norma fosse stata dimostrata da un errore di diritto nella decisione impugnata.

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165

    La tempestività della contestazione disciplinare va valutata rispetto al momento in cui l'amministrazione ha avuto notizia certa e qualificata dei fatti; la Corte territoriale ha ritenuto tale momento il 22/06/2012.

  • Codice di procedura civile

    Norma invocata per denuncia di violazione di norme di diritto in cassazione; la Corte osserva che il ricorso in realtà impugnava valutazioni di fatto e non un errore di diritto apprezzabile ai sensi di quest'articolo.

  • Codice di procedura civile

    art. 348-ter, commi 4 e 5

    Limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito; l'accertamento conforme del fatto da parte dei giudici di merito preclude la deducibilità del vizio di motivazione in cassazione quando non sono indicate specifiche questioni di diritto.

  • Legge 11 dicembre 2012 n. 228

    art. 1, co. 17 (riferimento al DPR 115/2002 art.13 comma 1-quater)

    Riferimento alla disciplina dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo per impugnazioni instaurate successivamente al 30/01/2013; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazioni; la Corte ha applicato tale disposizione nei confronti del ricorrente.

  • Codice penale

    Gli illeciti penali per i quali il ricorrente era indagato/implicato; tali riferimenti costituiscono il contesto dei fatti ma non sono stati direttamente riesaminati dalla Corte di Cassazione nel motivo di inammissibilità.

Massime di principio

  • La tempestività della contestazione disciplinare per il pubblico impiego si valuta rispetto al momento in cui l'amministrazione ha avuto notizia certa e qualificata delle specifiche condotte (non solamente della pendenza di un procedimento penale).
  • Notizie di stampa, trasferimenti amministrativi o notizie generiche sulla pendenza di indagini non sono automaticamente idonee a dimostrare la conoscenza certa e qualificata da parte dell'ufficio disciplinare delle specifiche condotte contestate.
  • La richiesta di informazioni alla Procura e la mancata risposta non obbligano l'amministrazione ad adottare immediatamente provvedimenti disciplinari; l'ufficio disciplinare resta valutatore della sussistenza di notizia certa.
  • Le valutazioni sommario-fattuali dei giudici di merito (es. quando è avvenuta la conoscenza dei fatti) sono vincolanti in Cassazione salvo che sia dedotto un vizio di motivazione che renda evidente l'errore di diritto; la Cassazione non può rivedere libremente il merito dei fatti.
  • Chi impugna in Cassazione deve inquadrare i rilievi come violazioni di diritto e, se contesta fatti, indicare in che modo la motivazione dei giudici di merito sia manifestamente illogica o priva di passaggi decisivi per superare il divieto di riesame del merito.
  • In procedimenti disciplinari collegati a procedimenti penali è importante documentare con chiarezza quando e come l'amministrazione è venuta in possesso di elementi che consentono di contestare le condotte, preferibilmente con atti amministrativi formali o comunicazioni ufficiali.
  • Le condanne alle spese e gli oneri accessori (compenso, spese generali, contributo unificato) possono essere imposti anche in Cassazione in caso di inammissibilità del ricorso; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso.

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