Cassazione Civile, Sentenza n. 21783/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, lavoratori turnisti dell'Azienda ospedaliera, chiedevano la cumulabilità e il pagamento del compenso previsto dall'art. 9 del CCNL Compart o Sanità 2001 per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, anche oltre l'indennità già percepita per il servizio di turno in giorno festivo (indennità ex art. 44 comma 12 CCNL 1.9.1995 aggiornata dal CCNL 19.4.2001). La Corte d'appello aveva invece ritenuto non cumulabili detta indennità di turno festivo con il compenso previsto dall'art. 9, rigettando le domande; i ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per cassazione contro sette sentenze di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo, rilevando che non era possibile impugnare con un unico atto sentenze pronunciate in procedimenti distinti da parti parzialmente diverse. La Corte ha quindi rigettato il ricorso per motivi di ammissibilità procedurale senza entrare nel merito della questione della cumulabilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (e liquidato importi per spese e compensi), e ha disposto l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo l'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002 richiamato dalla normativa citata.
Norme richiamate
legge 23 aprile 1952 n. 520
Citata nel motivo di ricorso come normativa generale; la Corte non ha deciso sul merito e quindi non ha fornito una interpretazione sostanziale di questa legge nel dispositivo
legge 31 marzo 1954 n. 90
Richiamata dal ricorso come presunta violata; la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali e non si è pronunciata sulla concreta interpretazione o applicazione di tale legge
art. 9 CCNL Comparto Sanità 2001
Oggetto della pretesa dei ricorrenti (compenso per festività infrasettimanali). La Corte territoriale di merito aveva ritenuto tale compenso non cumulabile con l'indennità di turno festivo prevista dall'art.44; la Cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 44 CCNL Comparto Sanità 1995 (comma 12) aggiornato dal CCNL 19.4.2001
La Corte d'appello ha interpretato l'art.44 comma 12 come fonte dell'indennità di turno prestato in giorno festivo e l'ha ritenuta non cumulabile con il compenso richiesto ex art.9; la Cassazione non ha confermato o modificato tale interpretazione sul piano sostanziale
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 23 comma 8-bis)
Richiamato in relazione al deposito di conclusioni scritte del P.M.; non oggetto di decisione interpretativa della Corte nella motivazione sul punto
L. 11 dicembre 2012 n. 228 (art.1 co.17)
Richiamata per il richiamo normativo che ha integrato l'art.13 del DPR 115/2002 (comma 1-quater) sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti
DPR 30 maggio 2002 n. 115 (art.13 comma 1-quater)
La Corte ha applicato/evocato questa disposizione per accertare la sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti in caso di impugnazione integralmente rigettata
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione cumulativo è ammissibile solo se le sentenze impugnate sono state pronunciate tra le medesime parti o comunque sussiste una piena identità di questioni di diritto e di parti: ricorsi promossi collettivamente contro sentenze di procedimenti distinti con parti parzialmente diverse sono inammissibili.
- Se si vuole impugnare più pronunce con un unico atto è necessario verificare la sussistenza dei presupposti giurisprudenziali (identità di parti e di questione giuridica) oppure chiedere, nelle fasi processuali precedenti, la riunione/consolidamento dei procedimenti davanti al giudice competente.
- Quando il rapporto riguarda l'interpretazione di clausole contrattuali collettive (es. CCNL), la Corte di merito può ritenere non cumulabili indennità diverse se il testo contrattuale o la giurisprudenza valutano l'istituto come alternativ o escludente; tuttavia tale questione va decisa sul merito e non può essere risolta in sede di cassazione quando il ricorso è inammissibile per vizio procedurale.
- Prima di proporre ricorso alla Cassazione in più fascicoli, valutare la strategia: a) se possibile promuovere un unico giudizio con tutti i soggetti sin dall'origine; b) chiedere la riunione dei procedimenti in sede di merito; c) in mancanza, proporre impugnazioni separate per ciascuna sentenza.
- Attenzione agli oneri economici: per i giudizi instaurati dopo il 30.01.2013 può operare l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato (art.13 DPR 115/2002 come integrato), in caso di impugnazione integralmente rigettata.
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