Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21355/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava la sentenza che aveva dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione e a termine intercorsi con Guido Piscopo per generica indicazione della causale e aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere 12 mensilità quale risarcimento. Il ricorso sosteneva che le O.P.C.M. della Protezione Civile, emanate per fronteggiare l'emergenza immigrazione clandestina di massa, consentivano deroghe alla disciplina dei rapporti a termine e di somministrazione e quindi legittimavano i contratti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che le O.P.C.M. non possono derogare alle norme di legge in materia di somministrazione e contratti a termine se non in modo espresso e che nel caso concreto non risultava alcuna deroga esplicita alle disposizioni (d.lgs. n. 276/2003 e d.lgs. n. 368/2001) che richiedono l'indicazione della causale. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione introdotta in memoria relativa ad una presunta stabilizzazione sopravvenuta del resistente, perché nuove eccezioni e fatti sopravvenuti non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità quando richiedono accertamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato e il Ministero condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 115, comma 2, cod. proc. civ.

    art. 115, comma 2, cod. proc. civ.

    Norma citata nel motivo di doglianza; la decisione ricorda limiti procedurali relativi alle prove e attività difensive ma non modifica l'esito sostanziale.

  • legge n. 225/1992 (Protezione Civile), art. 5

    Stabilisce i poteri delle O.P.C.M.; la Corte interpreta che l'eccezionalità di tali ordinanze consente deroghe solo se espresse; non può concernere deroghe implicite alla disciplina del lavoro.

  • d.l. n. 225/2010, art. 2, comma 6

    art. 2, comma 6 d.l. n. 225/2010

    Prevedeva la possibilità di proroga dei contratti a termine già stipulati, ma la Corte ritiene che non possa sanare retroattivamente nullità di termini precedentemente apposti per mancanza della causale.

  • d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21

    artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003

    Disciplina le modalità e i limiti della somministrazione di lavoro; la Corte afferma che le O.P.C.M. non hanno derogato espressamente a tali norme, per cui restano applicabili.

  • d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5

    artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001

    Regola i contratti a termine e l'obbligo di indicazione della causale; la Corte conferma che l'indicazione della causale è necessaria e non è stata espressamente derogata dalle O.P.C.M.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 36

    art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato tra le norme di riferimento per l'ordinamento del lavoro pubblico; la Corte valuta la compatibilità delle ordinanze emergenziali con il regime legale del pubblico impiego.

  • CCNL dipendenti delle agenzie di somministrazione (28.5.1998)

    CCNL dipendenti delle agenzie di somministrazione del 28.5.1998

    Richiamato come riferimento contrattuale; non sufficiente a giustificare la deroga alle norme legislative senza una previsione normativa esplicita.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Riferimento alla disciplina europea sui contratti a tempo determinato; la Corte tiene conto dell'interpretazione e della giurisprudenza comunitaria ma insiste sulla necessità di deroga espressa in diritto interno.

  • art. 372, comma 1, cod. proc. civ.

    art. 372, comma 1, cod. proc. civ.

    La Corte ricorda i limiti alla produzione documentale in sede di legittimità; documenti nuovi non sono ammessi salvo eccezioni tassative.

  • art. 378 e art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

    art. 378 e art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alle funzioni delle memorie in Cassazione: non possono introdurre nuove eccezioni o fatti sopravvenuti che richiedano accertamenti.

  • art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    La Corte sottolinea che il giudice di legittimità non può decidere nel merito quando è necessario un accertamento di fatto: va prima disposta la cassazione con rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Citato in relazione alla possibilità di censire la violazione di disposizioni emanate dopo la sentenza impugnata solo se retroattive; non applicabile nel caso in esame.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato)

    art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Riferito alla disciplina del contributo unificato; la Corte ricorda che le amministrazioni dello Stato sono esentate tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Le O.P.C.M. e atti amministrativi emergenziali non possono derogare a disposizioni di legge sul lavoro se non in modo espresso: in assenza di una deroga testuale, restano applicabili le norme sui rapporti a termine e sulla somministrazione.
  • Per i contratti a termine e di somministrazione resta obbligatoria l'esplicitazione della causale nella misura richiesta dalla normativa (d.lgs. n. 368/2001 e d.lgs. n. 276/2003); l'autorizzazione generale all'assunzione in periodo emergenziale non sostituisce l'indicazione puntuale della causale nel contratto.
  • Fatti sopravvenuti che comportino estinzione o modifica del diritto (es. stabilizzazione) devono essere dedotti e provati nei gradi di merito; non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione quando richiedono accertamenti di fatto.
  • Le memorie depositate in Cassazione non possono essere usate per sollevare nuove eccezioni o per introdurre nuove questioni di fatto che implichino istruttoria: chi intende far valere fatti sopravvenuti deve procedere nel giudizio di merito o chiedere rimessione con gli strumenti processuali idonei.
  • Se si dispone di provvedimenti amministrativi o norme che vantano efficacia derogatoria rispetto alla disciplina del lavoro, occorre dimostrarne l'espressezza e la portata normativa già nei gradi di merito per poter incidere sulla validità dei contratti.
  • In ipotesi di controversie su abuso dei contratti a termine, la eventuale stabilizzazione successiva non produce automaticamente un effetto soddisfattivo sul risarcimento: va valutato il nesso causale e la concreta efficacia riparatoria, accertamenti che spettano ai giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.