Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21613/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n.165/2001 e dell'art. 32, commi 5 e 6, legge n.183/2010 per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione dell'indennità prevista dall'art.32 ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa reiterati e illegittimi; 2) omesso esame/erronea ripartizione dell'onere della prova in relazione alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi (la Corte d'appello ha posto a carico del lavoratore l'onere di provare di avere lavorato nei giorni di ferie); 3) violazione del giudicato interno e nullità per mancata impugnazione specifica della quantificazione in giorni (17) delle ferie non godute decisa in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi e rigettato il terzo. Ha affermato che: (a) l'indennità prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, legge n.183/2010 (come interpretata dalla legge n.92/2012) è applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non genuine in caso di reiterazione dei contratti illegittimi; si tratta di un danno presunto di natura sanzionatoria/"comunitaria" che non impedisce il riconoscimento delle pretese retributive relative alle prestazioni effettivamente rese; (b) in tema di ferie la Corte d'appello ha erroneamente posto l'onere probatorio sulla lavoratore: alla luce della normativa interna, della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della CGUE (Max Planck, Bollacke, ecc.) grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie perché il lavoratore potesse fruire delle ferie, e solo in mancanza di ciò il diritto alle ferie non può essere considerato estinto; di conseguenza la decisione di escludere l'indennità sostitutiva per ferie senza che il datore di lavoro avesse provato di aver garantito la fruizione è errata. Per tali ragioni la sentenza d'appello è cassata limitatamente alle questioni accolte e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e quantificazione, con declaratoria sulle spese relative.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36

    Prevede il diritto al risarcimento per la mancata conversione del rapporto; la Corte chiarisce che, pur escludendo la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato (art.36, comma 5), resta applicabile l'indennità ex art.32 L.183/2010 come danno presunto nei casi di reiterazione di contratti illegittimi.

  • legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6

    Fornisce un'indennità esauriente per il danno derivante da indebita frammentazione del rapporto; la Corte estende la sua applicazione anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine reiterate, riconoscendola come danno presunto di natura sanzionatoria/"comunitaria".

  • Direttiva 2003/88/CE, art. 7

    Stabilisce che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da indennità salvo in caso di cessazione del rapporto; la giurisprudenza della CGUE interpretata dalla Cassazione impone al datore l'onere di garantire concretamente la fruizione delle ferie e grava su di lui la prova di averlo fatto.

  • d.lgs. n. 66 del 2003, art. 10

    Delega di recepimento della direttiva 2003/88/CE: il periodo minimo di ferie non è monetizzabile se non alla cessazione del rapporto; rafforza il principio che il datore deve assicurare la fruizione e provarne l'adempimento.

  • CCNL Enti locali, art. 18

    Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite e prevede il pagamento sostitutivo alla cessazione quando le ferie non siano state fruite per esigenze di servizio; costituisce parametro di riferimento in caso di ricostituzione di rapporto subordinato.

  • codice civile, art. 2126

    La Cassazione richiama il principio di corrispettività: le retribuzioni sono dovute per le prestazioni effettivamente rese; l'indennità per ferie ha carattere retributivo e trova tutela secondo i principi di tale norma.

  • codice civile, art. 2109

    Richiama la disciplina del periodo di riposo del prestatore di lavoro come quadro normativo nazionale coerente con la direttiva europea sulle ferie.

  • Cassazione, Sezioni Unite n. 5072 del 2016

    Giurisprudenza che agevola la prova a favore del lavoratore in caso di reiterazione di contratti a termine illegittimi; la Corte indica che principio analogo va applicato per adeguare l'ordinamento interno al diritto UE anche nei casi di rapporti non subordinati formalmente ma di fatto reiterati.

  • Corte di Giustizia UE, sent. C-684/16 (Max Planck)

    Stabilisce che il datore deve invitare e informare il lavoratore affinché fruisca delle ferie; l'onere della prova circa la diligenza del datore grava su quest'ultimo.

  • Corte di Giustizia UE, sent. C-118/13 (Bollacke)

    Afferma che l'art.7, par.2 della direttiva non subordina il diritto all'indennità a condizioni diverse dalla cessazione del rapporto e dal mancato godimento delle ferie alla data di cessazione.

  • CGUE, sentenze Schultz-Hoff (C-350/06 e C-520/06)

    Attribuiscono alla monetizzazione delle ferie una funzione comparativa retributiva; l'indennità ha natura retributiva in rapporto alle ferie non godute.

Massime di principio

  • L'indennità prevista dall'art.32 L.183/2010 può trovare applicazione anche nei casi di collaborazioni coordinate e continuative formalmente autonome ma ritenute di fatto reiterate e illegittime; si configura come danno presunto a carattere sanzionatorio/"comunitario".
  • L'indennità ex art.32 non esclude il diritto del lavoratore a ottenere retribuzioni e oneri connessi per le prestazioni effettivamente rese: vanno separate le pretese retributive dalle pretese risarcitorie patrimoniali presunte.
  • In tema di ferie, quando il rapporto viene ricostituito quale subordinato o emerge l'illegittimità del rapporto di collaborazione, l'onere di provare di aver garantito la fruizione delle ferie grava sul datore di lavoro: se il datore non dimostra di aver adottato le misure necessarie per far fruire le ferie, l'indennità sostitutiva è dovuta.
  • Il diritto alle ferie è di natura imperativa e può essere monetizzato solo alla cessazione del rapporto; ogni valutazione sulla mancata fruizione va fatta in conformità alla direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della CGUE.
  • In giudizio, al lavoratore che contesta la qualificazione autonoma del rapporto e allega reiterazione contrattuale deve essere riconosciuta una agevolazione probatoria: il giudice deve valutare la ricostruzione fattuale tenendo conto delle sentenze delle Sezioni Unite e della giurisprudenza comunitaria.
  • Se l'appello ha censurato la quantificazione economica complessiva (compensi per ferie/permissi), non si determina automaticamente il giudicato interno sulla mera quantificazione in giorni: i capi della decisione devono essere autonomi e decisivi per formare giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.