Cassazione Civile, Sentenza n. 21613/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n.165/2001 e dell'art. 32, commi 5 e 6, legge n.183/2010 per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione dell'indennità prevista dall'art.32 ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa reiterati e illegittimi; 2) omesso esame/erronea ripartizione dell'onere della prova in relazione alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi (la Corte d'appello ha posto a carico del lavoratore l'onere di provare di avere lavorato nei giorni di ferie); 3) violazione del giudicato interno e nullità per mancata impugnazione specifica della quantificazione in giorni (17) delle ferie non godute decisa in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi e rigettato il terzo. Ha affermato che: (a) l'indennità prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, legge n.183/2010 (come interpretata dalla legge n.92/2012) è applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non genuine in caso di reiterazione dei contratti illegittimi; si tratta di un danno presunto di natura sanzionatoria/"comunitaria" che non impedisce il riconoscimento delle pretese retributive relative alle prestazioni effettivamente rese; (b) in tema di ferie la Corte d'appello ha erroneamente posto l'onere probatorio sulla lavoratore: alla luce della normativa interna, della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della CGUE (Max Planck, Bollacke, ecc.) grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie perché il lavoratore potesse fruire delle ferie, e solo in mancanza di ciò il diritto alle ferie non può essere considerato estinto; di conseguenza la decisione di escludere l'indennità sostitutiva per ferie senza che il datore di lavoro avesse provato di aver garantito la fruizione è errata. Per tali ragioni la sentenza d'appello è cassata limitatamente alle questioni accolte e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e quantificazione, con declaratoria sulle spese relative.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36
Prevede il diritto al risarcimento per la mancata conversione del rapporto; la Corte chiarisce che, pur escludendo la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato (art.36, comma 5), resta applicabile l'indennità ex art.32 L.183/2010 come danno presunto nei casi di reiterazione di contratti illegittimi.
legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6
Fornisce un'indennità esauriente per il danno derivante da indebita frammentazione del rapporto; la Corte estende la sua applicazione anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine reiterate, riconoscendola come danno presunto di natura sanzionatoria/"comunitaria".
Direttiva 2003/88/CE, art. 7
Stabilisce che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da indennità salvo in caso di cessazione del rapporto; la giurisprudenza della CGUE interpretata dalla Cassazione impone al datore l'onere di garantire concretamente la fruizione delle ferie e grava su di lui la prova di averlo fatto.
d.lgs. n. 66 del 2003, art. 10
Delega di recepimento della direttiva 2003/88/CE: il periodo minimo di ferie non è monetizzabile se non alla cessazione del rapporto; rafforza il principio che il datore deve assicurare la fruizione e provarne l'adempimento.
CCNL Enti locali, art. 18
Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite e prevede il pagamento sostitutivo alla cessazione quando le ferie non siano state fruite per esigenze di servizio; costituisce parametro di riferimento in caso di ricostituzione di rapporto subordinato.
codice civile, art. 2126
La Cassazione richiama il principio di corrispettività: le retribuzioni sono dovute per le prestazioni effettivamente rese; l'indennità per ferie ha carattere retributivo e trova tutela secondo i principi di tale norma.
codice civile, art. 2109
Richiama la disciplina del periodo di riposo del prestatore di lavoro come quadro normativo nazionale coerente con la direttiva europea sulle ferie.
Cassazione, Sezioni Unite n. 5072 del 2016
Giurisprudenza che agevola la prova a favore del lavoratore in caso di reiterazione di contratti a termine illegittimi; la Corte indica che principio analogo va applicato per adeguare l'ordinamento interno al diritto UE anche nei casi di rapporti non subordinati formalmente ma di fatto reiterati.
Corte di Giustizia UE, sent. C-684/16 (Max Planck)
Stabilisce che il datore deve invitare e informare il lavoratore affinché fruisca delle ferie; l'onere della prova circa la diligenza del datore grava su quest'ultimo.
Corte di Giustizia UE, sent. C-118/13 (Bollacke)
Afferma che l'art.7, par.2 della direttiva non subordina il diritto all'indennità a condizioni diverse dalla cessazione del rapporto e dal mancato godimento delle ferie alla data di cessazione.
CGUE, sentenze Schultz-Hoff (C-350/06 e C-520/06)
Attribuiscono alla monetizzazione delle ferie una funzione comparativa retributiva; l'indennità ha natura retributiva in rapporto alle ferie non godute.
Massime di principio
- L'indennità prevista dall'art.32 L.183/2010 può trovare applicazione anche nei casi di collaborazioni coordinate e continuative formalmente autonome ma ritenute di fatto reiterate e illegittime; si configura come danno presunto a carattere sanzionatorio/"comunitario".
- L'indennità ex art.32 non esclude il diritto del lavoratore a ottenere retribuzioni e oneri connessi per le prestazioni effettivamente rese: vanno separate le pretese retributive dalle pretese risarcitorie patrimoniali presunte.
- In tema di ferie, quando il rapporto viene ricostituito quale subordinato o emerge l'illegittimità del rapporto di collaborazione, l'onere di provare di aver garantito la fruizione delle ferie grava sul datore di lavoro: se il datore non dimostra di aver adottato le misure necessarie per far fruire le ferie, l'indennità sostitutiva è dovuta.
- Il diritto alle ferie è di natura imperativa e può essere monetizzato solo alla cessazione del rapporto; ogni valutazione sulla mancata fruizione va fatta in conformità alla direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della CGUE.
- In giudizio, al lavoratore che contesta la qualificazione autonoma del rapporto e allega reiterazione contrattuale deve essere riconosciuta una agevolazione probatoria: il giudice deve valutare la ricostruzione fattuale tenendo conto delle sentenze delle Sezioni Unite e della giurisprudenza comunitaria.
- Se l'appello ha censurato la quantificazione economica complessiva (compensi per ferie/permissi), non si determina automaticamente il giudicato interno sulla mera quantificazione in giorni: i capi della decisione devono essere autonomi e decisivi per formare giudicato.
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