Cassazione Penale, Sentenza n. 08007/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 01/12/2025 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari in relazione al delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorso, formulato in quattro motivi, deduce: 1) genericità e omessa motivazione del provvedimento impugnato; 2) carenza di valutazione sulla differenza tra "intraneità partecipativa" e mera connivenza, con rilievo attenuato degli elementi quali la locazione di un'auto e rapporti di conoscenza; 3) omissione di confronto con l'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.; 4) lesione del contraddittorio per l'esclusione delle dichiarazioni di Bucolo Rosario (che avrebbe escluso la qualità di associato del ricorrente), ritenute non acquisibili dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è generico e privo della specificazione degli elementi a discarico che sarebbero stati omessi dal Gip, impedendo alla Corte di verificare la decisività della presunta carenza motivazionale; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: l'ordinanza ha esaminato gli elementi probatori, comprese intercettazioni cui il ricorrente partecipa, che indicano gravità indiziaria e intraneità al sodalizio, e la Corte richiamando giurisprudenza afferma che la prova dei "reati-fine" non è necessaria per la configurabilità della partecipazione associativa; 3) il terzo motivo è inammissibile per genericità e perché le censure ricadono su questioni di merito già valutate dall'ordinanza che ha preso in considerazione l'interrogatorio del ricorrente; 4) anche il quarto motivo è inammissibile: le dichiarazioni di Bucolo sono state escluse per sopravvenienza e tardività rispetto ai termini di cui all'art. 127 c.p.p., e la loro esclusione non ha determinato violazione del diritto di difesa, posto che la difesa può comunque utilizzarle per nuove istanze. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.); il provvedimento non dispone la remissione in libertà e si applicano gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la Corte richiama che per la configurabilità della partecipazione all'associazione mafiosa non è necessaria la contestazione dei "reati-fine"; rilevano gli elementi di partecipazione e convergenza nel sodalizio.
Riferimento all'interrogatorio reso dall'indagato; la Corte rileva che l'ordinanza ha preso in considerazione le spiegazioni fornite dall'indagato durante l'interrogatorio.
Norma sulle dichiarazioni di collaboratori/testimoni e relativi termini: la Corte concorda con l'esclusione delle dichiarazioni del Bucolo per sopravvenienza e tardività rispetto ai termini regolatori, ritenendo tale esclusione compatibile con il diritto di difesa.
Norma che prevede la condanna alle spese e alle somme in favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per la determinazione della somma di euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti da eseguire nonostante la mancata remissione in libertà dell'indagato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n.11470 del 09/03/2021 (Scarcello, Rv. 280703); Sez. 3, n.9459 del 06/11/2015 (Venere, Rv. 266710); Sez. 2, n.29572 del 16/06/2022 (Inzitari); Sez. 2, n.20183 del 15/03/2022 (Cimarosa)
La Corte richiama precedenti che affermano che per i reati associativi non è necessaria la prova della commissione dei "reati-fine" per configurare la partecipazione; rafforzano il principio secondo cui elementi indiziari di convergenza e partecipazione possono essere decisivi.
Massime di principio
- Per censurare efficacemente la motivazione di un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario indicare specificamente gli elementi probatori a discarico che il giudice avrebbe omesso e spiegare la loro decisività; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
- La mancata contestazione di "reati-fine" al soggetto non esclude, di per sé, la sussistenza della partecipazione ad un'associazione mafiosa: rilevano gli elementi di convergenza e i comportamenti indicativi di intraneità al sodalizio, anche desumibili da intercettazioni.
- Le censure fondate su valutazioni di merito già compiute dal giudice del merito (GIP/Tribunale) sono difficilmente accolte in sede di legittimità, a meno che non sia dimostrabile un vizio formale o giuridico specifico.
- Le dichiarazioni sopravvenute o tardive possono essere escluse per violazione dei termini procedurali (art. 127 c.p.p.); tale esclusione, se conforme alle regole, non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se la difesa può comunque valersi di quei contributi in sede diversa o per nuove istanze.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammende (art. 616 c.p.p.), quindi il ricorso deve essere valutato anche sotto il profilo della fondatezza formale oltre che sostanziale.
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